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Psicologia giuridica e peritale

Il servizio di psicologia giuridica si occupa sia di CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) sia di CTP (Consulenza Tecnica di Parte) in ambito civile e penale

Psicologia giuridica: che cos’è la consulenza tecnica

Psicologia Giuridica e Peritale: psicologo forense e consulenza tecnica

La psicologia giuridica è una disciplina che opera nell’ambito legale e forense, include conoscenze della Psicologia, della Psicopatologia, del Diritto e metodologie specifiche per condurre perizie in ambito Civile e Penale. In psicologia giuridica il consulente tecnico è la figura che si occupa di effettuare una perizia psicologica, cioè un’indagine conoscitiva richiesta da un committente, in seguito alla quale viene elaborata una relazione scritta o un’esposizione verbale.

In ambito giudiziario – civile, penale e minorile – la consulenza tecnica e la perizia possono essere richieste dal giudice o dalle parti:

  • Consulenza tecnica d’ufficio (CTU, perizia): il giudice incarica un esperto per svolgere un’indagine conoscitiva allo scopo di acquisire conoscenze per valutare le circostanze esposte dalle parti in causa. I risultati dell’indagine conoscitiva non costituiscono mezzo di prova.
  • Consulenza tecnica di parte (CTP): il professionista incaricato fornisce assistenza alle parti durante lo svolgimento dell’indagine di ufficio disposta dal giudice.

La richiesta di una consulenza tecnica può essere formulata su vari livelli: diagnosi personologica individuale, valutazione delle condizioni psichiche in relazione a un fatto, condizioni di vita di un individuo o del gruppo o del contesto in cui vive. L’esperto fornisce ai committenti una valutazione dettagliata e completa relativa al quesito posto dal giudice o all’incarico conferitogli dall’avvocato.

La consulenza tecnica in ambito civile

La consulenza tecnica in ambito civile, sia nel caso di CTU che di CTP, può essere richiesta per:

  • valutazione della personalità e idoneità educativa degli adulti per affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio;
  • valutazione psicologica del minore per la tutela del minore, per la rilevazione di quelli che sono gli ostacoli per un normale e sereno sviluppo evolutivo, in relazione al contesto familiare e parentale;
  • valutazione per interdizione e inabilitazione: valutazioni della capacità o incapacità di persone anziane o malate nei casi di problemi di proprietà, lasciti o testamenti;
  • valutazione del danno biologico di natura psichica: casi in cui la persona in seguito a eventi dolosi o colposi sviluppa malessere psicologico o esistenziale.

La consulenza tecnica in ambito penale

In ambito penale la consulenza tecnica può essere richiesta nei casi in cui si debba valutare l’imputabilità e la pericolosità sociale, la capacità di stare in giudizio, l’idoneità a stare in giudizio e la circonvenzione di incapace.

Come si svolge la consulenza tecnica

L’indagine psicologica per una consulenza tecnica in ambito giudiziario prende in considerazione aspetti intrapsichici del soggetto, aspetti familiari, sociali e ambientali, aspetti relativi alla partecipazione del soggetto alla vicenda in esame.

Nello specifico, la perizia si svolge attraverso colloqui clinici e somministrazione di test psicodiagnostici (per l’indagine della personalità, dell’assetto emotivo, del funzionamento relazionale e sociale, per la valutazione delle funzioni cognitive ed efficienza intellettiva, per la valutazione di specifiche sintomatologie).

Le procedure di indagine prevedono anche l’analisi dei documenti, incontri con familiari, conoscenti e operatori in relazione con la persona in esame.

Chi è lo psicologo forense e cosa fa?

L’Ordine Nazionale degli Psicologi, facendo riferimento alla classificazione EUROPSY, definisce lo psicologo forense e giuridico come colui che si occupa

dei processi cognitivi, emotivi e comportamentali aventi rilevanza per l’amministrazione della giustizia, con riferimento alle persone intese sia come autrici di reato sia partecipanti al processo giudiziario in qualità di imputati, testimoni, parti lese, avvocati e giudici. […] Le applicazioni delle conoscenze e dei metodi di psicologia clinica al contesto giudiziario costituiscono un ausilio sia per l’emissione di sentenze sia per tutelare interessi di parte. Ci si riferisce, ad esempio, all’assessment e alla diagnosi psicologica, alla valutazione della pericolosità, dell’imputabilità e responsabilità penale di adulti e minori, alla valutazione e quantificazione del danno psichico ed esistenziale, al criminal profiling, alla valutazione di minori e del contesto familiare in casi di pregiudizio, all’assessment di minori autori di reato, alla valutazione dei minori e delle capacità genitoriali in casi di affidamento per separazione o divorzio, alla mediazione e risoluzione dei conflitti, alla valutazione per lo sviluppo di percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo di autori di reato, ecc.

Nella sua opera professionale, lo psicologo forense deve rispettare non solo il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ma anche alcuni documenti che sanciscono le linee guida nell’ambito della psicologia giuridica, tra cui la Carta di Noto del 1996 e i relativi aggiornamenti 2002 e 2011 e Linee guida deontologiche per Psicologo Forense dell’Associazione Italiana Psicologia Giuridica (Torino, 1999)2.

Nella sua attività forense, lo psicologo dovrà sempre tenere a mente il quesito posto dal sistema giudiziario, la sua attività sarà quella di valutazione, in alcun modo potrà svolgere terapia nell’ambito di una perizia o di una consulenza. L’atteggiamento guida da adottare dovrà essere quello “falsificazionista”. Questo approccio garantisce infatti allo psicologo di non fossilizzarsi su eventuali informazioni pregiudiziali o di non fare assoluto riferimento al proprio paradigma, ma di confutare e vagliare razionalmente ogni possibilità con lo scopo di avvicinarsi il più possibile a una valutazione oggettiva. Lo psicologo dovrà comunque tenere a mente che non dovrà sovrapporsi al ruolo del Giudice, ovvero, potrà esprimere un parere in termini di probabilità o compatibilità, non certo di assoluta verità, fornendo agli interlocutori (giudici, avvocati, colleghi psicologi, psichiatri ecc..) elementi oggettivi per valutare e comprendere l’operato dello psicologo forense e di conseguenza le sue conclusioni. Il suo ruolo è quindi di concorrere, assieme alle altre figure, ad aiutare il Giudice ad esprimersi nel modo più corretto possibile.

Psicologia giuridica: chi può fare lo psicologo forense?

In generale possono occuparsi di scienze forensi psicologi che abbiano adeguata e comprovata esperienza e formazione nell’ambito. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici:

I giudici che hanno sede nella circoscrizione di un determinato tribunale devono normalmente affidare gli incarichi ai CTU iscritti nell’albo dello stesso tribunale.

Essere iscritti in suddetto Albo infatti, garantisce una certa professionalità del consulente, in quanto l’ammissione è stabilita da un’apposita commissione, presieduta dal Presidente del Tribunale, composta anche dagli ordini territoriali competenti rispetto alla professione dell’esperto.

Le metodologie e i test della psicologia giuridica e peritale

Nell’ambito forense, occorre essere molto cauti e attenti rispetto ai paradigmi di riferimento e ai diversi approcci che ogni psicologo può seguire. Nello specifico, alcuni approcci che nella pratica terapeutica possono risultare efficaci, in ambito giuridico – considerato il tempo limitato, l’obiettivo (che non è appunto fare terapia, ma valutare) e la necessità di dover dare a tutte le parti elementi per comprendere e valutare il lavoro condotto – potrebbero essere poco adatti.

In generale, il principio da adottare è quello di utilizzare metodologie e strumenti il più possibile recenti, oggettivi e condivisi dalla comunità scientifica internazionale. Relativamente ai test proiettivi o tematici, l’Ordine degli Psicologi del Lazio ad esempio raccomanda di utilizzarli, se necessario, solo in accompagnamento ad altri e in particolare scrive:

L’utilizzazione distorta, più o meno volontariamente, di strumenti tecnici (test proiettivi) che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, significa la compromissione e mistificazione di tali strumenti e la sottolineatura del libero arbitrio rispetto a posizioni scientifiche acquisite. In ambito forense e ancor più nel campo di esame di personalità di minori, dove tutto sembra amplificarsi ed acquisire maggior valore, lo psicologo che utilizza i test deve evitare un’analisi contenutistica priva del “tessuto connettivo di sostegno” offerto dai dati statistici quantitativi nell’interpretazione di un test proiettivo come ad esempio il Rorschach e, soprattutto, deve evitare di assumersi il compito-dovere di accertare un’eventuale colpevolezza, di accertare la verità su di un fatto, o ancora nel valutare il grado del dolo, interpretando così in modo soggettivo e privo di fondamenta scientifiche un test proiettivo.

Psicologia giuridica e peritale: metodologie e test applicati ai minori

Nell’ambito minorile i test proiettivi vengono talvolta utilizzati, non come ausilio per inquadrare lo stato psicologico del minore, ma come strumenti di misura. Tra i più diffusi, CAT (1957), TAT (1960), Blacky Pictures (1971), Favole della Duss (1957), Rorschach (1981), disegno della figura umana (1949), ecc. La letteratura scientifica dimostra però che questi test lasciano ampio spazio di interpretazione personale e si è dimostrato che diversi periti possono, con i suddetti test, arrivare a conclusioni diverse. Si è inoltre dimostrato che non vi sono significative differenze ad esempio tra i risultati a questi test condotti su minori sessualmente abusati rispetto a minori non abusati, indice della poca attendibilità oggettiva dei test (per una rassegna si veda Veltman e Browne, 2003 e Waterman, 1993 e de Cataldo, 2010).
In generale, test più recenti e utilizzabili nell’ambito minorile, per avere indicazioni più oggettive, possono essere:

  • BVN (2009), batteria di valutazione neuropsicologica per l’adolescenza.
  • CBA-Y (Cognitive Behavioural Assessment, 2013), per la valutazione del benessere psicologico in adolescenti e giovani adulti.
  • CLES (Coddington Life Events Scales, 2009), per la misurazione degli eventi stressanti nei bambini e negli adolescenti.
  • CUIDA (2010), per la valutazione dei richiedenti l’adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori.
  • FRT (Family Relations Test, 1991), per lo studio delle rappresentazioni familiari.
  • GSS (Gudjonsson Suggestibility Scale, 2014), per valutare le modalità di reazione durante un interrogatorio.
  • K-SADS-PL (2004), intervista diagnostica per la valutazione dei disturbi psicopatologici in bambini e adolescenti.
  • MMPI-A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Adolescent, 2001), utilizzato per l’assessment della personalità negli adolescenti.
  • PARENTS (Portfolio per la validazione dell’accettazione e del rifiuto genitoriale, 2012), per misurare l’accettazione e il rifiuto genitoriale.
  • PCL:YV (Hare Psychopathy Checklist: Youth Version, 2013), per la valutazione della psicopatia.
  • PSI (Parenting Stress Index, 2008), per misurare lo stress presente nella relazione genitore/figlio.
  • SIPA (Stress Index for Parents of Adolescents, 2013) per identificare lo stress genitoriale con figli adolescenti.
  • TCS-A (Test sul superamento dei compiti di sviluppo in adolescenza, 2015), sessualità, abilità cognitive e socio-relazionali e identità.
  • Test Q-PAD (2011), per la valutazione della psicopatologia in adolescenza.
  • WISC IV (Wechsler Intelligence Scale for Children-IV, 2012), per valutare le capacità cognitive.

È sempre da tenere in considerazione che le interpretazioni dei test andranno sempre accompagnate da accorte valutazioni e osservazioni cliniche.

Infine, è fondamentale che i Consulenti di Parte si astengano dal somministrare test nel corso della consulenza, per non invalidare l’operato del CTU. Il CTP, ove possibile, è opportuno non sia presente durante la somministrazione di test nell’ambito dei lavori peritali per salvaguardare il corretto setting psicodiagnostico: buona abitudine, per questa ragione, è che il CTU videoregistri tutte le operazioni svolte, previo opportuno consenso del Giudice.

Psicologia giuridica e peritale nell’ambito dell’abuso di minori

In generale, le perizie psicologiche forensi nell’ambito della giustizia minorile sono le più delicate in quanto lo psicologo dovrà considerare anche lo sviluppo cognitivo del minore, valutando con attenzione le sue capacità mnestiche, l’intelligenza emotiva, l’esame di realtà e via dicendo, considerando l’età del bambino e le diverse tappe dello sviluppo. Nel caso dell’abuso, sessuale o meno, il contesto si fa ancora più delicato: il sovrintendente Mauro Berti, responsabile dell’Ufficio Indagini per la Pedofilia della Polizia delle Comunicazioni del Trentino Alto Adige, nell’ambito di una manifestazione della giornata nazionale contro la pedofilia del 5 maggio 2016, ha espresso con limpida chiarezza quanta delicatezza e professionalità occorra nell’occuparsi di minori, in particolare vittima di presunti abusi sessuali, non si è però soffermato solo sugli aspetti formali e tecnici, ma ha aggiunto:

Per occuparsi di minore occorre che gli esperti, nelle loro diverse specificità e competenze, tengano sempre presente che essere bambini è un diritto, e che chi abbiamo davanti non è un oggetto su cui fare valutazioni o prendere decisioni, ma è una persona, con una sensibilità, con un vissuto, con delle emozioni imprescindibili. Occorre quindi ricordarsi sempre l’aspetto umano-relazionale, ed è anche per questo che la Polizia di Stato non si limita alle attività di indagine o repressione del reato, ma svolge numerose iniziative di sensibilizzazione.

La perizia psicologica in tribunale

Cosa si intende per sanità mentale (sotto il profilo penale) in psicologia giuridica

La definizione di sanità mentale – seppur prettamente inerente al contesto medico-scientifico – assume un’estrema rilevanza anche nel mondo del diritto, ed in particolar modo, all’interno del processo penale. L’articolo 85 del nostro codice, infatti, prevede che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”, e che “è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

È evidente, dunque, come l’accertamento della salute psichica del presunto criminale – indagato, imputato, e dunque sospettato di aver commesso un reato – sarà perno di un quadro processuale ove dovrà decidersi se questi (in caso di accertata responsabilità penale) possa esser destinatario della sanzione prevista dal sistema giuridico. Tale rilievo fa presagire, anche ai non “addetti ai lavori”, la netta distinzione tra capacità penale, responsabilità penale e imputabilità.

Nello specifico, la prima va intesa come capacità di essere considerati soggetti di diritto penale (propria di ogni individuo, a prescindere da fattori legati a età, stato mentale o immunità); la seconda, invece, indica l’attribuibilità di un determinato reato al suo autore, il quale – si badi – ne sarà ritenuto responsabile solo ove si accerti che l’azione delittuosa sia frutto di una sua condotta dolosa o colposa (artt. 42 e 43 c.p.). Occorrerà, allora – al fine di ritenere il reo penalmente responsabile del fatto commesso – far luce sul cd. animus necandi, posseduto al momento dell’atto criminale. L’azione o l’omissione integrante il crimine, andrà, perciò, rapportata alla coscienza e volontà dell’autore, e dunque, al concreto dominio dell’atto.

In via esemplificativa, dovrà valutarsi se il reato compiuto sia stato mosso da reale volizione. Si inserisce, in tale opera di analisi, l’indagine sulla sussistenza della responsabilità penale del reo. E ci si chiederà: quale “tipo” di volizione lo ha animato? Ha voluto l’evento e dunque ne risponderà a titolo doloso, o non l’ha intenzionalmente provocato, ma poteva prevederlo ed evitarlo, e dunque ne risponderà a titolo colposo, per aver agito con imprudenza, imperizia o negligenza?

Offrendo un responso a tali quesiti, balza agli occhi la struttura dell’iter criminis che, come insegna la dottrina penalistica, si snoda in quattro fasi:

  • Ideazione del reato nella psiche del soggetto; la Preparazione: studio delle modalità di realizzazione e reperimento dei mezzi;
  • Risoluzione: concretizzazione, con atti esecutivi, dell’idea criminosa;
  • Perfezione: il reato si compie;
  • Consumazione: il crimine raggiunge la massima gravità.

È palese che, se il reato consegue ad un impulso ideativo, andrà vagliato lo stato psichico posseduto dal soggetto in quel preciso istante, così da comprendere se la scelta di commettere il delitto sia stata formulata dal reo nella piena sanità mentale, o in un momento di follia.

Ma quando la legge considera un uomo in grado di intendere e volere? La domanda trova agile risoluzione, ove si proceda a ritroso, soffermandosi sulle cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità: minore età, infermità mentale, sordomutismo, ubriachezza, cronica intossicazione da alcool o stupefacenti. In questa sede, però, ci soffermeremo solo sull’infermità psichica. La definizione di malattia di mente – che Ippocrate motivava con squilibri fisici – oggi si desume dalla più generale nozione di “salute” fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che la disegna come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non semplicemente assenza di malattia o infermità”.

Inizialmente le sentenze dei giudici in tema di imputabilità riconobbero l’infermità mentale dell’indagato/imputato solo ove affetto da patologie riconosciute dalla cd. psichiatrica biologica, per poi valorizzare anche gli stati di indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attività psichica (Cass. n. 8483/74), ed i disturbi della personalità, tanto gravi da incidere sulla capacità d’intendere e volere del reo (Cass., Sez. Un., n. 9163/05).

L’anomalia mentale, dunque, anche se transitoria, potrà valere a rendere l’individuo non assoggettabile a pena – o destinatario di pena ridotta – solo ove l’alterata coscienza si sia elevata a rango di “vizio di mente” totale (il reo, nel commettere il delitto, era incapace d’intendere e volere. Egli non è imputabile) o parziale (lo stato d’infermità era tale da scemare nettamente la capacità, senza escluderla. Egli è imputabile, ma ha diritto a minor pena).

Psicologia giuridica e peritale: le simulazioni di patologia

Mettere in scena una malattia mentale, mostrare in modo esagerato dei sintomi psichici, fingere di non avere problemi quando invece si è afflitti da una condizione morbosa a carattere psichiatrico, sono tutti comportamenti accomunati dal fatto che il soggetto che li mette in atto riferisce una menzogna rispetto alla malattia presentata, con motivazioni e finalità che possono essere completamente differenti.

La possibilità che un paziente manifesti un quadro clinico che non ha un’effettiva corrispondenza con la sua realtà psicologica, oppure presenti dei sintomi che non corrispondono alla sua esperienza sensoriale, è certamente più frequente di quanto il clinico ritenga di solito.

Il problema della simulazione va ben al di là del fenomeno in sé e per sé considerato e investe il nucleo significativo della relazione medico-paziente: il contratto basato su un rapporto di reciproca fiducia.

In un setting valutativo come quello peritale è normale che il periziando/vittima/convenuto faccia il suo gioco autotutelante e cerchi di ottenere il massimo vantaggio con il minimo rischio. Simulare una malattia psichiatrica è un’azione dai molti risvolti positivi per l’interessato: in ambito penale, non dover rispondere agli interrogatori; non dover partecipare al processo; invalidare la credibilità di testimonianze; godere di trasferimenti in reparti clinici o psichiatrici o di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere; vedersi riconosciuto un vizio di mente al momento del fatto e via dicendo.

In ambito civile i vantaggi possono essere il vedersi riconosciuto un danno biologico di natura psichica a varia genesi e dinamica; ottenere una pensione; godere di un favorevole riconoscimento del danno e via discorrendo. Porre un’ipotesi di simulazione crea facilmente una condizione di conflitto tale da far precipitare la relazione medico-paziente. Da questa situazione si generano le innumerevoli difficoltà che s’incontrano, sia sotto il profilo medico-legale sia sotto il profilo prettamente psichiatrico (Ferracuti S., Parisi L. & Coppotelli A., 2007).

L’analisi psicopatologica è l’unica che può dimostrare se è per lo meno lecito dubitare del “significato di malattia” e discriminare i veri malati da quelli che tali non sono (Fornari, 2011). Una definizione di simulazione che tutt’oggi può essere ritenuta valida a livello operativo è quella di Callieri e Semerari (1959): “un processo psicologico caratterizzato dalla decisione cosciente di riprodurre, imitandoli, sintomi patologici, e di mantenere tale imitazione per un tempo più o meno lungo e con l’aiuto di uno sforzo continuo fino al conseguimento dello scopo, quando il simulatore non si renda conto dell’inutilità del suo atteggiamento”.

Il concetto di simulazione porta con sè il tema della dissimulazione in cui chi mente nasconde, minimizza certe informazioni senza dire effettivamente nulla di falso, fa trasparire solo in parte la propria sofferenza e i segni della malattia.

Da un punto di vista pratico le difficoltà sono legate alla varietà di tipologie cliniche di simulazione messe in atto dal soggetto. Verranno di seguito elencate le patologie che maggiormente vengono simulate senza però entrare nello specifico dei comportamenti che il simulatore mette in atto.

La simulazione di schizofrenia è rara e la si osserva in contesti psichiatrico-forensi a carattere penale, di solito per reati gravi e ci si riferisce al simulatore cosciente, ossia alla persona che in piena lucidità attua una serie di comportamenti e riferisce dei sintomi che hanno come scopo quello di accreditare la presenza di una schizofrenia. Le motivazioni sono varie: valutazione di pericolosità sociale e, in ambito civile, evitare licenziamenti, cambi di ruolo lavorativo, mobbing. Molto frequente è la dissimulazione nei procedimenti di adozione o affidamento dei minori.

La sindrome di Ganser: stato crepuscolare isterico durante il quale il detenuto cerca di recitare la parte del malato di mente, in conformità con quello che egli ritiene essere la malattia mentale.

I quadri depressivi sono simulati per finalità medico-legali che rientrano prevalentemente nella possibilità di ottenere un beneficio in relazione alla detenzione o al riconoscimento di un danno biologico. In sedi civilistiche si osserva anche la dissimulazione di condizioni depressive in corso di perizie di affidamento di minori da parte di uno dei genitori.

La simulazione di amnesia la troviamo molto spesso negli indagati o imputati di fatti di sangue che affermano di essere amnesici del fatto oppure nei casi di valutazioni di danno biologico a seguito di traumi. 

Il Disturbo da Stress Post-traumatico è simulato maggiormente per ragioni economiche. I sintomi principali sono ben conosciuti per la loro frequente rappresentazione attraverso i media e sono facilmente simulabili perché non verificabili.

I disturbi fittizzi e la sindrome di Munchausen sono condizioni cliniche non direttamente determinate da agenti patogeni esterni o processi degenerativi interni; questi pazienti “scelgono” di rendersi malati per una “necessità psicologica” che appare slegata dall’idea di ottenere da tale scelta vantaggi materiali riconoscibili.

Strumenti di valutazione della simulazione di patologia mentale

Tra i diversi strumenti a disposizione dei clinici vi sono alcuni strumenti psicodiagnostici e reattivi di personalità, comunemente utilizzati, che presentano caratteristiche peculiari tali da aiutare l’individuazione della simulazione di patologia mentale. Tra questi il questionario di personalità multiscala MMPI-2, la SIRS (Structured Interview of Reported Symptoms), il test Rorschach, la Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), e un esempio di test inserito in batterie di test neuropsicologici, il Test of Memory Malingering (TOMM).

L’MMPI-2 fornisce indicazioni sulla personalità del soggetto e su quanto il suo profilo corrisponda con diversi quadri nosografici psichiatrici. Peculiari del questionario sono le scale di validità che verificano l’attendibilità nella compilazione dello stesso e la presenza di atteggiamenti di dissimulazione o di simulazione. Ad esempio l’indice F-K ricavato dalla differenza fra il punteggio grezzo alla scala F e alla scala K ha una provata capacità di individuare la simulazione.

La SIRS è lo strumento di riferimento per la valutazione della simulazione a carattere psichiatrico. Viene composta in modo da poter rilevare molteplici stili di risposta associati alla simulazione e permettere di classificare un quadro come finzione o descrizione onesta, e verifica inoltre la presenza di altri stili problematici di risposta  (Stracciari, Bianchi, Sartori 2010).

Per quanto riguarda il test di Rorschach, si è osservato che con un adeguato addestramento il soggetto è in grado di simulare una condizione non reale; basterebbe infatti affermare di vedere ciò che non si vede realmente per alterare la validità del test. I simulatori vengono comunque smascherati in base a punteggi quali il rifiuto di produzione della risposta alla presentazione di una tavola, fallimento nel riportare le risposte più frequenti, bassa percentuale di forme buone, numerose risposte bizzarre o strane, confabulazioni accuratamente costruite e forti incongruenze o dislivelli di rendimento (Netter,Viglione, 1994; Gacono, Barton Evans, 2008).

Nella WAIS, attraverso l’analisi della dispersione, è possibile rilevare la simulazione di patologia. Ad esempio soggetti simulatori di depressione presentano solitamente un basso rendimento in tutte le prove, mentre i soggetti affetti realmente da tale sintomatologia presentano un rendimento alto nelle prove verbali, mostrando invece un cedimento nelle prove di performance (Pajardi, 2006). Rispetto al QI si potrebbe cadere in inganno pronunciando una facile deduzione secondo cui un soggetto che ottiene un QI basso non è in grado di simulare. E’ sì reale come deduzione, in quanto la simulazione presuppone un buon livello cognitivo, ma risulta necessario tenere in considerazione anche il fatto secondo cui il QI basso può essere simulato (Ferracuti, 2008).

Tra i test neuropsicologici specifici per la simulazione dei disturbi di memoria vi è il TOMM. Il test è formato da principalmente 3 fasi: la prova 1 dove avviene una prima presentazione e rispettiva memorizzazione degli stimoli target, con successiva prova di rievocazione con un’immagine distrattore; la prova 2 che prevede la medesima presentazione degli stimoli target, ma nella prova di rievocazione vi sono molteplici stimoli distrattori; infine abbiamo la prova 3, della rievocazione differita dopo circa 15 minuti. Le prestazioni significativamente al di sotto del livello di scelta casuale indicano l’intenzionalità di produzione del sintomo; è bene tener conto che un punteggio molto basso è necessario per una diagnosi di simulazione. Un decremento significativo tra seconda e terza prova può essere interpretato come ulteriore conferma di simulazione.

Vi sono poi modalità di correlazione anatomo-clinica che consentono di individuare una simulazione tramite metodi di neuro immagine, in particolar modo quando vi esiste già la possibilità di oggettivare il correlato neurale della sintomatologia. Questo metodo confronta la sede lesionata con i sintomi accusati dal paziente, permettendo l’individuazione sia delle contraddizioni qualitative, quindi della sintomatologia inattesa rispetto a tale lesione, sia delle contraddizioni quantitative, quando i sintomi lamentati non presentano la stessa corrispondenza con la gravità della lesione.

Vi sono inoltre tecniche molto specifiche dell’ambito neuropsicologico, tra cui il Symptom Validity Testing (SVT), che si pone lo scopo di attestare la veridicità del sintomo. Basato su una trappola matematica secondo la quale una prestazione significativamente inferiore a quella attesa da una prestazione casuale si può ottenere solo conoscendo le risposte e dando intenzionalmente la risposta errata. In test così proposti minore sarà il punteggio ottenuto e maggiore potrà essere l’accuratezza della diagnosi di simulazione di patologia mentale (Stracciari, Bianchi, Sartori 2010).

Come metodo finale, ma non di minor importanza, vi sarà l’occhio clinico dell’esperto nonché la competenza dello stesso messa in atto in sede di colloquio: confrontando i sintomi riportati con la propria conoscenza potrà individuare discordanze e svelare così il tentativo di simulazione.

Psicologia giuridica e carcere: lo psicologo penitenziario

Psicologia giuridica e peritale L’Intervento dello Psicologo Penitenziario. Poco si sa della figura dello psicologo penitenziario, di come operi all’interno dell’istituzione e delle molte situazioni, non di rado contraddittorie, alle quali si trova a dover far fronte.

La figura dello psicologo penitenziario nasce con la Legge di Riforma dell’Ordinamento Penitenziario del Luglio ’75. La legge n° 354 sancisce il passaggio da un modello meramente retribuzionista della pena a un modello rieducativo-trattamentale, che ha come finalità la rieducazione e il reinserimento sociale del reo. L’articolo 80, nello specifico, sostiene che per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

La psicologia, per la prima volta, opera formalmente nell’istituzione penitenziaria e si rivolge primariamente ai detenuti.

Nel 1979 gli Esperti Psicologi iniziano a far parte dell’equipe multidisciplinare interna, definita Gruppo Osservazione e Trattamento e composta da Direzione, Polizia Penitenziaria, Educatori, ma anche figure non istituzionali, con la finalità di costituire congiuntamente un progetto individualizzato per il recupero del soggetto deviante. L’Esperto Psicologo è chiamato a dare il suo contributo specifico all’osservazione scientifica della personalità (valutazione della pericolosità sociale e della possibilità di recidiva) e all’elaborazione del programma di trattamento, intra o extra-murario; trattamento che consiste in un progetto individualizzato finalizzato a far si che il tempo della detenzione sia un’occasione esistenziale di assunzione di responsabilità e autocritica circa le proprie condotte antigiuridiche, nonché di rieducazione attraverso attività lavorative, d’istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di risocializzazione mediante benefici e misure alternative alla detenzione .

Nel dicembre 1987 la circolare Amato n. 3233/5683 istituisce il “Servizio Nuovi Giunti”, volto primariamente a prevenire gesti suicidari e autolesivi. Nel colloquio di ingresso lo psicologo è chiamato a valutare e individuare i casi a rischio per una successiva presa in carico, nonché a dare indicazioni sull’ubicazione del detenuto e sul tipo di sorveglianza da applicare.

Il 2008 è l’anno della riforma della sanità penitenziaria. L’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 segna il passaggio delle funzioni in materia di Sanità Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. Da quella data si sono lentamente costituiti, all’interno degli Istituti Penitenziari, i primi Presidi di Psicologia composti da personale afferente all’Azienda Ospedaliera, e non più al Ministero di Giustizia, con mandato di valutare e monitorare il rischio suicidario attraverso l’individuazione dei fattori di rischio, esteso non solo ai nuovi giunti ma a tutta la popolazione carceraria, e la presa in carico tempestiva delle situazione di disagio o di malattia psichiatrica necessitanti di sostegno psicologico. Si assiste all’epilogo di un lungo percorso di riforme che vede, in ultimo, sottolineare il diritto della tutela della salute e l’utilizzo di strumenti di intervento non più solo custodiali (es. Grande Sorveglianza e Sorveglianza a Vista).

L’intervento dello psicologo in ambito penitenziario è quindi di grande complessità e responsabilità, e tuttavia poco conosciuto e soprattutto valorizzato.

Bibliografia

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