La violenza sessuale risulta essere il reato in assoluto meno denunciato; secondo le stime, i casi di violenza sessuale che arrivano nelle stanze delle questure sarebbero solo una minima percentuale che oscilla dal 1% al 28% di quelle realmente subite dalle donne.
Violenza sessuale: uno sguardo ai dati
La violenza sessuale risulta essere il reato in assoluto meno denunciato; secondo le stime degli studiosi che si sono occupati di questa problematica i casi di violenza sessuale che arrivano nelle stanze delle questure sarebbero solo una minima percentuale che oscilla, a seconda del metodo usato per rilevare i dati, dal 1% al 28% di quelle realmente subite dalle donne (U.S. Federal Bureau of Investigation, 1978; Koss, Dinero, Seibel, Cox, 1988; Ontario Women’s Directorate, 1992; Rennison, 1999; McGregor, Wiebe, Marion e Livingstone, 2000; Istat, 1997, 2004).
In Italia la prima grande indagine sulla sicurezza dei cittadini è stata condotta nel 1997 dall’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT – (Sabbatini, 1998). Da tale indagine è emerso che 714.000 donne hanno subito uno stupro o un tentativo di violenza sessuale nell’arco della vita, di queste 185.000 nei tre anni precedenti l’indagine. Solo il 18% delle violenze sessuali è ad opera di estranei e solo l’11,6% degli stupri avviene per strada. La maggior parte delle aggressioni avvengono nella propria casa o in quella di amici o conoscenti; la maggior parte degli stupratori sono amici, conoscenti, fidanzati, parenti o colleghi di lavoro. Del totale delle donne intervistate che hanno dichiarato di aver subito una violenza sessuale nell’arco della vita, l’82% non ha denunciato il fatto, tale percentuale scende al 4% nel caso che l’autore della violenza sia un conoscente.
L’ultima indagine ISTAT (2004) ha sostanzialmente confermato l’andamento di questi dati: la percentuale di violenze sessuali ad opera di estranei continua ad attestarsi al 18%, ma quella delle vittime che hanno denunciato l’accaduto scende al 7,4%. Il dato risulta particolarmente allarmante se si tiene conto che le donne definiscono la violenza subita come “grave” (84,7%) e “molto grave” (57,6%) ma nonostante ciò, quasi un terzo delle intervistate dichiara di non aver mai parlato a nessuno, nemmeno a livello di confidenza personale, della violenza sessuale subita.
Cos’è lo stupro
Lo stupro secondo la legislazione italiana
In Italia, dal 1966 la violenza sessuale non si configura più come un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, bensì fra i delitti contro la persona, in particolare nel titolo dove sono disciplinati i delitti contro la libertà personale.
Con la legge n. 66/96, il nuovo reato di violenza sessuale congloba fattispecie prima distinte (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenta).
Diversamente dalla normativa previgente, il reato di violenza sessuale diventa una violazione del diritto della libera espressione della propria sessualità, indipendentemente dalle modalità con cui la condotta criminale si è manifestata. Il codice Rocco prevedeva, infatti, la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta: nella violenza carnale rientrava ogni fatto per il quale l’organo genitale del soggetto attivo o del soggetto passivo, era introdotto parzialmente o totalmente nel corpo dell’altro, gli atti di libidine consistevano in quegli atti che, pur diversi dalla penetrazione, si concretizzavano in ogni forma di contatto corporeo causante “manifestazione di ebbrezza sessuale”. Con la nuova legge del 1996, ogni atto sessuale, se imposto ad un soggetto dissenziente, comprime la libertà personale di quest’ultimo e comporta reato unico di violenza sessuale.
Oggi il procedimento giudiziale non necessita più dell’esatta ricostruzione dei fatti per accertare se vi sia stata o no penetrazione. Quello che è invece fondamentale è la “quantità” di violenza, intendendo in particolare quella esercitata sul corpo di una persona non consenziente.
La normativa non spiega bene cosa si debba intendere per “atto sessuale”, generalmente è considerato atto sessuale il contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona, con una zona genitale, anale od orale del partner. Altrimenti l’atto viene definito libidinoso, ma non sessuale (Cappai, 1997).
Cambiamenti storici della concezione di stupro
L’aggressione sessuale può includere un’ampia gamma di comportamenti, che vanno da baciare, accarezzare e molestare, fino al vero proprio stupro o tentativo di stupro. E’ un evento in cui non c’è il consenso della vittima, implica l’uso della forza, o la minaccia dell’uso della forza, in cui ci sia il tentativo, o l’effettiva, penetrazione nella vagina, o nella bocca, o nel retto della vittima.
La definizione tradizionale di stupro, derivata dal British Common Law, non contemplava la violenza su uomini e bambini, riguarda solo la penetrazione vaginale da parte del pene, esclude le violenze da parte del proprio marito e prevede un’estrema resistenza da parte della vittima, implicando, quindi, l’uso della forza.
Lo stupro da parte del proprio marito non veniva considerato, in quanto la donna con il matrimonio diventava una sua proprietà, l’uomo pertanto non poteva essere incolpato di un crimine contro se stesso.
Negli anni sessanta, la definizione legale di stupro è stata riformulata grazie all’influenza dei movimenti femministi che auspicavano ad un linguaggio privo di differenze di genere e al riconoscimento dello stupro come crimine violento e, non solo, come una forma di appagamento di un impulso sessuale.
Negli anni ottanta, il concetto di stupro è stato nuovamente riformato, includendo la possibilità di violenza sessuale da parte del marito e vietando l’inclusione della storia personale della vittima nel corso del procedimento giudiziario (tutti i 50 Stati Usa hanno riformulato il concetto di stupro). Il termine di “uso della forza”, è stato sostituito con quello di “non consensuale”.
Stupro e guerra
Lo stupro è un atto di violenza, aggressione, dominio, nonché un atto sessuale.
I Crociati, nei loro sacri pellegrinaggi per liberare Gerusalemme dai musulmani tra l’XI e il XII secolo, violentavano le donne mentre attraversavano l’Europa; i tedeschi commisero stupri mentre avanzavano in Belgio durante la prima guerra mondiale; le forze statunitensi stuprarono donne e bambine durante i rastrellamenti e le distruzioni dei villaggi vietnamiti; i soldati irakeni hanno stuprato e brutalizzato le donne durante l’occupazione del Kuwait nel 1990; i soldati maschi, nelle basi di addestramento dell’esercito statunitense, hanno stuprato donne soldato sotto il loro comando.
Nel giugno del 1996, un tribunale delle Nazioni Unite ha annunciato il rinvio a giudizio di otto soldati e poliziotti serbo-bosniaci, per lo stupro di donne musulmane durante la guerra in Bosnia del 1992-1993. Ciò che di notevole ha questa azione è che, per la prima volta, l’aggressione sessuale è stata trattata separatamente come crimine di guerra. In precedenza, come nel processo di Norimberga che giudicò i crimini di guerra nazisti durante la seconda guerra mondiale, lo stupro non veniva specificamente menzionato.
Lo stupro di guerra sarà portato d’ora in avanti all’attenzione della comunità internazionale.
Relazione vittima-aggressore nella definizione di stupro
La relazione fra la vittima di violenza sessuale e l’aggressore, è risultata essere uno dei fattori più importanti, usati sia dalla vittima che dagli altri in generale, per definire il contatto sessuale come stupro o come comportamento consensuale; ad es. Koss et al. (1988) hanno messo in luce come le vittime di persone conosciute difficilmente etichettano la loro esperienza come “stupro”.
La violenza sessuale è più facilmente definita tale quando l’aggressore è uno estraneo; inoltre quando l’assalitore è uno sconosciuto, la vittima ha maggiore probabilità di reagire fisicamente e ha quindi maggiori probabilità di riportare ferite fisiche, tutti fattori che incidono sulla decisione di denuncia (Ruback e Ivie, 1988).
Acquaitance, date rape e vittimizzazione nello stupro
Esistono vari tipi di violenza sessuale, distinguibili in base al contesto in cui sono collocati.
Sul piano scientifico è stata la ricerca di Mary Koss e di Cheryl Oros (1982) che ha fatto emergere l’esistenza di quelli che sono stati definiti dalla letteratura “acquaitance rapes” e “date rapes”, termini che stanno ad indicare rispettivamente quelle violenze sessuali in cui lo stupratore è un conoscente della donna o che avvengono in occasione di un appuntamento romantico.
La violenze sessuali di questo genere sono molto più numerose degli stupri da parte di estranei, anche se molto più difficilmente arrivano a conoscenza dell’opinione pubblica.
Le vittime dello stupro “da appuntamento” tendono ad essere incolpate per la violenza sessuale subita e anche a incolpare se stesse, più di quanto non facciano le donne violentate da estranei; in fondo, le vittime, si sono associate di loro spontanea volontà agli uomini che poi le hanno violentate.
Questi fenomeni sono rimasti per anni nell’ombra a causa del silenzio delle vittime: silenzio che numerose ricerche hanno imputato principalmente al mancato riconoscimento dell’esperienza come una violenza sessuale da parte della donna stessa (Pitts e Schwartz, 1993; Kahn, Mathie e Torgler, 1994; Smith, 1994; Finkelson e Oswalt, 1995; Linden, 1999; McGregor et al., 2000; Boundurant, 2001; Fischer, Daigle, Cullen e Turner, 2003; Kahn, Jackson, Kully, Badger, Halvorsen, 2003).
In molti casi, le stesse vittime mostrano resistenza ad etichettare la propria esperienza come stupro e si riferiscono ad essa come “sesso non voluto” anche se, dai loro racconti, emerge che esse avevano chiaramente espresso il loro rifiuto ad un rapporto sessuale, spesso opponendo anche qualche forma di resistenza fisica (Kahn et al., 2003).
Il roipnol come droga dello stupro
Uno sviluppo recente relativo allo stupro “da appuntamento” è il ricorso al tranquillante ROIPNOL. Questo farmaco, completamente inodore e insapore, può essere facilmente aggiunto a una bibita e, se ingerito, fa perdere i sensi e rende confuso il ricordo di quanto accade. I violentatori si servono del ROIPNOL per violentare le donne con cui escono. Nell’agosto del 1996, fu approvata una legge federale, negli Stati Uniti, che prevedeva la possibilità di aggiungere fino a un massimo di vent’anni a una pena detentiva per stupro e per altri reati violenti nel caso in cui fosse stato utilizzato questo tipo di farmaco.
La violenza sessuale su uomini
Per quanto concerne la violenza sessuale su vittime maschili, una ricerca piuttosto recente (Pino e Meier, 1999) sostiene che questo tipo di violenze, generalmente considerate una degenerazione degli ambienti carcerari o omosessuali, è sottovalutata e non vi viene prestata la dovuta attenzione. Gli uomini non solo sono culturalmente meno abituati ad esternare le proprie emozioni ma, siccome i casi di denuncia sono quasi inesistenti, non hanno neanche la possibilità di identificarsi con le altre vittime.
La ricerca è stata effettuata utilizzando i dati del National Sample Rape Subset del National Crime Victimization Survey, prendendo in considerazione gli anni tra 1979 ed il 1987 (897 casi di cui 81 uomini).
Gli uomini hanno meno probabilità di subire violenza sessuale all’interno delle mura domestiche, mentre hanno maggiore probabilità di essere violentati durante il giorno, da più di un assalitore, in un’area pubblica e da una persona sconosciuta.
Le donne hanno più probabilità di riportare ferite e di subire penetrazione anale o vaginale; per le donne, inoltre, lo stupro può andare più facilmente incontro ad altre complicazioni: una gravidanza, disturbi del comportamento sessuale, malattie a trasmissione sessuale, disfunzioni sessuali e Disturbo da Stress Post-Traumatico.
Leggi anche:
(parte 2): come e perché agisce lo stupratore?
(parte 3): perché il silenzio? Il senso di colpa nelle vittime di violenza
(Parte 4) Effetti dello stupro sulle vittime