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Psiche & Legge #7: Alienazione Mentale

Psiche & Legge #7: Alienazione Mentale: Nelle precedenti rubriche mi sono soffermata sul reo. Con l’appuntamento odierno l’attenzione è rivolta alla vittima

Di Selene Pascasi

Pubblicato il 05 Apr. 2013

 

PSICHE E LEGGE #7

Rubrica a cura dell’ Avv. Selene Pascasi

 

    Alienazione Mentale:

Dalla Soggezione del Familiare alla Violenza Psicologica.

 

Psiche & Legge #7: La Alienazione Menta. - Immagine: © Steven Jamroofer - Fotolia.comPsiche & Legge #7: Alienazione Mentale: Nelle precedenti rubriche mi sono soffermata sul reo. Con l’appuntamento odierno l’attenzione è rivolta alla vittima.

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Nelle precedenti rubriche, mi sono soffermata sulle caratteristiche del reo, esaminandone le tematiche inerenti la normalità psichica, la pericolosità sociale, e, persino, il corredo genetico, ove correlato alla vulnerabilità caratteriale, quale fattore scatenante l’atto criminale.

Con l’appuntamento odierno, si cambia rotta. L’attenzione, oggi, sarà rivolta alla vittima.

Ma non ad una vittima qualsiasi. Tratterò, difatti, della vittima della cosiddetta violenza psicologica. Il pensiero, inevitabilmente, corre ai ben noti fenomeni dello stalking, purtroppo sempre più frequenti, sui quali, tuttavia, si tornerà più avanti. La questione che mi preme affrontare in queste righe, è quella dell’aggressione mentale.

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Tema che richiama, senza ombra di dubbio, il fenomeno del plagio. È noto, che il reato di plagio è stato dichiarato incostituzionale molti anni fa (Corte Costituzionale, n. 96 /81), per via delle difficoltà pratiche connesse alla prova del delitto. Si pensi che, ai giudici – chiamati ad emettere una sentenza di condanna, o di assoluzione, ai sensi dell’abrogato art. 603 c.p. – veniva chiesto, in pratica, di affermare (al di là di ogni ragionevole dubbio, e dati scientifici alla mano), se l’imputato avesse effettivamente plasmato la vittima, inducendola a porre in essere un determinato comportamento, da questi preordinato. Ma come potevano tracciarsi, con certezza, i confini tra azioni influenzate da altri (pur sempre volute dal soggetto agente) e azioni “comandate” dal reo (e, dunque, prive di qualsivoglia partecipazione psicologica da parte della vittima)?

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Queste le perplessità dei giudici, che testualmente affermarono: “è estremamente arduo, se non impossibile, individuare sul piano pratico” e distinguere “l’attività psichica di persuasione da quella anch’essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l’una e l’altra attività e per accertare l’esatto confine fra esse”. Non poteva più accogliersi, pertanto, un sistema normativo che delineava una figura, come quella del plagio – dal latino plagium e dal greco plágion, sotterfugio – appositamente tesa a sanzionare penalmente, una sorta di schiavitù mentale della vittima al suo “aguzzino psichico”, alla stregua di una soggiogazione meramente fisica (tanto che il reato in parola, era collocato, si badi, tra i delitti contro la personalità individuale, al pari della riduzione in schiavitù).

Non doveva dimenticarsi, in sostanza, secondo la Corte Costituzionale, che l’uomo è per natura influenzabile, e che non sempre può individuarsi una linea netta tra la condotta della vittima, frutto di una lecita ed umana suggestione, e quella conseguente esclusivamente all’altrui premeditata manipolazione. Ebbene, venendo a mancare una norma specifica tesa a punire i descritti comportamenti, forte era l’esigenza di offrire adeguata risposta punitiva ai fenomeni prima ricondotti nell’alveo del plagio. L’aver cancellato il reato di plagio dal Codice Penale, in effetti, se da un lato aveva reso onore ai principi di certezza probatoria – che, giustamente, va fondata su basi certe, e non su mere illazioni – non aveva, dall’altro, risolto la questione. Anzi, la dichiarazione di incostituzionalità, aveva lasciato un vuoto di tutela, costringendo l’operatore di diritto a frugare tra le norme, al fine di comprendere come, ed a che titolo, sanzionare tutte quelle condotte precipuamente volte a condizionare taluno, per i propri personali interessi. Del resto, la Costituzione italiana garantisce ampia tutela alla personalità individuale, protetta, a mezzo dell’art. 13, anche sotto il profilo della violazione della sfera psichica.

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Tanto è vero, che l’art. 32 Cost. – nel dotare la salute di un ampio ombrello di tutela – ne intende garantire non solo l’integrità  fisica, ma altresì quella mentale. Occorreva (ed occorre), dunque, colmare la lacuna normativa. Ma come? Sfogliando le pagine del Codice Penale, scoviamo diverse norme che potrebbero tornarci utili per “inchiodare” di fronte alla giustizia, chi – intenzionalmente – abbia mirato a manipolare una persona, per trarne un personale vantaggio, solitamente di natura patrimoniale. Tra queste disposizioni, ad esempio, potrebbe annoverarsi l’art. 613 c.p., che punisce chi “mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo” ponga taluno, senza il suo consenso “in stato di incapacità di intendere o di volere”. In detta ipotesi, alla vittima – capace d’intendere e volere – viene indotto uno stato d’incapacità. Si tratta, è evidente, di una condizione di incapacità provvisoria, posto che, se le si procurasse uno stato di incapacità permanente, si sconfinerebbe nel più grave reato di lesioni personali. Ancora, prendendo spunto dalla normativa americana – che, con riferimento al termine adottato dallo studioso Borowitz, associa tal genere di condotta ad un sequestro psicologico, noto come psychological kidnapping – si potrebbe mettere in correlazione il buon esito di una manipolazione psichica, ad una materiale limitazione della libertà di muoversi della vittima (è curioso pensare che, quando il plagio era ancora contemplato dal nostro codice, le accuse, formulate a tal titolo, si tramutavano, di sovente, in condanne per sequestro di persona).

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Al di là dei rilievi appena estesi, preme comunque annotare come la figura delittuosa che più risponde alle nostre esigenze, è quella della circonvenzione di incapaci, delineata dall’art. 643 c.p. Tale norma punisce chi “per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”. Per “effetto giuridico dannoso”, si intende, lo si noti, una lesione del patrimonio della vittima, con conseguente arricchimento di quello del reo. Si spiega così, difatti, la collocazione della norma tra i reati “contro il patrimonio”. Vi sarà circonvenzione di incapace, dunque, in presenza di: a) un’attività d’induzione posta in essere dal reo; 2) l’incapacità della vittima; c) l’abuso di tale incapacità, da parte del criminale. Potranno essere puniti, pertanto – a titolo di circonvenzione di incapace – alcuni comportamenti, un tempo ricondotti al plagio.

 Ne potrebbe rispondere, ad esempio, chi abbia approfittato dell’altrui incapacità (fragilità psichica, sofferenza di disturbo paranoide, o altra ragione di menomazione psichica) per farsi rilasciare una delega ad operare sul suo conto corrente. Parimenti, potrebbe rischiare la condanna per circonvenzione di incapace, chi abbia fatto forza sulla particolare vulnerabilità di un anziano (da potersi ritenere, anche solo transitoriamente, incapace, per via dell’isolamento affettivo in cui vive, che lo rende maggiormente fragile e timoroso, o in ragione di un’insorgente demenza senile) per farsi donare soldi o immobili. Va precisato, inoltre, che il reato in parola è ravvisabile anche nell’ipotesi in cui – a manipolare taluno – sia stata una persona a questi vicina, quale un parente, un coniuge, o un compagno di vita. Certo, in tali evenienze, sarà più complicato, da punto di vista probatorio, distinguere tra i condizionamenti (leciti) inevitabilmente connessi al rapportarsi tra amanti, amici, familiari, e le manipolazioni (illecite), perpetrate allo specifico scopo di assoggettare a sé l’incapace, e trarne beneficio economico. Ancor più grave, infine, sarà l’attività di induzione posta in essere, non già nei confronti di un singolo individuo, bensì diretta ad una comunità di persone, intesa come “folla”, definita dal noto Le Bon, nell’opera “Psicologia delle folle” del 1895, come “un agglomeramento di uomini” che “possiede caratteri nuovi, molto diversi da quelli degli individui di cui esso si compone”, dove “la personalità cosciente svanisce” e si forma “un’anima collettiva”, una “folla psicologica” che “invade il campo dell’intelligenza e paralizza ogni facoltà critica”. E appare superfluo marcare la pericolosità delle conseguenze connesse ad una sorta di manipolazione di massa. Del resto, Friedrich Nietzsche affermò che “la follia è nei singoli qualcosa di raro − ma nei gruppi, nei partiti, nei popoli, nelle epoche è la regola”. Si approda, così, sul delicatissimo terreno della manipolazione mentale propria dei fenomeni settari, sui quali tornerò con apposita trattazione.

 

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BIBLIOGRAFIA:

  • Le Bon, G. (1980). Psicologia delle Folle. Milano: TEA.
  • Lusa, V. & Pascasi, S. (2011). La persona oggetto di reato. Torino: Giappichelli Editore.
  • Lusa, V., Pascasi, S., & Borrini, M. (2012). Sanity and Insanity in a Criminal Trial: The European Experience Seeks the American Experience, in Proceedings 64rd Annual Meeting of American Academy of forensic Sciences, Atlanta.
  • Strano, M. (2003). Manuale di criminologia clinicaFirenze: SEE.
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Selene Pascasi
Selene Pascasi

Avvocato, Giornalista Pubblicista e Scrittrice

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