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La continuità degli affetti nei percorsi di affidamento e adozione: l’approvazione delle modifiche alla legge 184/1983

La famiglia affidataria, in caso di situazione di adottabilità del minore, potrà inoltrare richiesta di adozione per garantirgli continuità affettiva.

Di Loredana Paradiso

Pubblicato il 29 Ott. 2015

Aggiornato il 28 Mar. 2018 12:46

 

Il 15 ottobre 2015 è stata approvata la Legge che sancisce il diritto alla continuità degli affetti da parte dei minori che vivono l’esperienze dell’affido famigliare.

Il percorso di approvazione è stato lungo ed è il risultato del lavoro di moltissime associazioni che hanno spinto per il riconoscimento della continuità degli affetti stabilita dal bambino con le figure affettive che si sono prese cura di lui nel periodo dell’affidamento famigliare.

La proposta di legge ( A.C. 2957) approvata in Senato e definitivamente approvata alla Camera il 15 Ottobre 2015 definisce che la famiglia che accoglie un bambino in affido, nel caso in cui si presenti una situazione di adottabilità del minore, potrà inoltrare richiesta di adozione del minore grazie al riconoscimento della continuità affettiva stabilita tra loro.

La legge interviene sulla parte della legge 184/1983 che impediva l’adozione del minore da parte degli affidatari, anche quando era presente un legame affettivo positivo e funzionale alla crescita del bambino. La legge 184/1983, nonostante sia un ‘ottima legge rispetto al riconoscimento del diritto del minori di vivere in famiglia, grazie all’affidamento famigliare e all’adozione, non garantiva la possibilità di salvaguardare i rapporti positivi stabiliti con la famiglia affidataria nel momento in cui il bambino era dichiarato adottabile. Con la legge 184/1983 i minori che diventavano adottabili nonostante avessero stabilito relazioni significative con i genitori affidatari non potevano essere adottati da loro e non potevano mantenere alcun tipo di contatto dopo l’adozione.

L’effetto di questo articolo di legge sulla vita del bambino e delle famiglie affidatarie era devastante perché interrompeva la continuità affettiva consolidata nella famiglia e decretava un ulteriore separazione dalle persone che erano diventate dei sostituti genitoriali. La legge sulla continuità degli affetti interviene proprio su questo punto permettendo alla famiglia affidataria di inoltrare richiesta di adozione del minore o di mantenere i contatti con egli nella situazione in cui, invece, venga adottato da un’altra famiglia.

La legge sulla continuità degli affetti stabilisce che quando sia stata verificata l’impossibilità da parte della famiglia d’origine di farsi carico del proprio figlio, il Tribunale dei Minorenni nella fase di valutazione dello stato di adottabilità del minore valuta in modo dettagliato i legami affettivi e le relazioni che il minore ha instaurato e consolidato con la famiglia affidataria.

Un altro aspetto importantissimo è il riconoscimento del diritto della continuità affettiva anche quando il bambino rientra nella famiglia d’origine o viene adottato da un’altra famiglia: la legge, infatti, stabilisce che è importante garantire momenti di incontro volti a mantenere la continuità affettiva del bambino nei confronti della famiglia affidataria, e cioè delle relazioni affettive consolidatesi con la famiglia affidataria.

Un altro importante passaggio è quello legato al riconoscimento del diritto del minore di essere ascoltato in merito alle decisioni che riguardano la sua vita: quindi il bambino potrà essere ascoltato dal giudice e potrà esprime il proprio parere in relazione a qualsiasi proposta degli operatori e giudici che riguarda la possibilità di rientrare nella sua famiglia d’origine, o di essere adottato dalla famiglia affidataria o da un’altra famiglia e di mantenere i contatti con la famiglia affidataria come definito dall’art. 12 della Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Con la legge sul diritto alla continuità degli affetti si umanizza il passaggio dall’affidamento all’adozione che negli ultimi trent’anni è stato per i bambini e per le famiglie adottive fonte di dolore e, in qualche caso, di profonda disperazione. La continuità degli affetti rappresenta, quindi, un ulteriore passaggio verso la tutela dei diritti dei bambini che vivono la separazione dalla propria famiglia d’origine e il collocamento in un contesto famigliare diverso da quello di nascita e verso il riconoscimento del valore dell’esperienze affettive vissute nella fase dell’affidamento famigliare.

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