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La differenza tra affido e adozione

Affido e adozione emergono come due alternative fondamentali per garantire il benessere dei minori in situazioni di vulnerabilità

Di Gloria Angelini

Pubblicato il 05 Mar. 2024

L’affido e l’adozione per garantire il diritto alla famiglia

Due soluzioni per garantire al minore il diritto alla famiglia: l’affido offre una soluzione temporanea, mantenendo legami con la famiglia biologica e mirando a fornire un ambiente di transizione, l’adozione rappresenta una scelta permanente che trasferisce completamente i diritti genitoriali a una nuova famiglia.

Nell’ambito delicato dell’assistenza all’infanzia, affido e adozione emergono come due alternative fondamentali per garantire il benessere dei minori che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Sebbene entrambe rappresentino soluzioni volte a fornire un ambiente sicuro e stabile per i minori, si differenziano significativamente per durata, scopo e aspetti legali. Queste due soluzioni vengono adottate a seconda delle esigenze specifiche del minore coinvolto. 

In questo articolo, approfondiremo le caratteristiche dell’affido e dell’adozione come forme di assistenza all’infanzia.

Legge 28 marzo 2001, n. 149: Diritto del minore ad una famiglia

La legge 28 marzo 2001, n. 149, sancisce il principio che “il minore ha il diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia”, sottolineando che “le condizioni d’indigenza dei genitori non possono essere d’ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”. 

Tuttavia, in situazioni in cui il disagio familiare influisce negativamente sul benessere del minore, la legge prevede la possibilità di allontanare il bambino dalla sua famiglia, sia in modo temporaneo attraverso l’affido, sia in modo definitivo tramite l’adozione

Queste misure mirano a garantire la sicurezza e il benessere del minore, intervenendo quando il contesto familiare diventa inadatto per la sua crescita e sviluppo.

Affido

L’affido rappresenta una risposta cruciale per situazioni in cui una famiglia, temporaneamente impossibilitata a garantire le cure necessarie al proprio figlio, può beneficiare di un sostegno adeguato. 

L’affido ha l’obiettivo di concedere tempo alla famiglia di origine per superare la crisi che ha reso necessario l’allontanamento del minore e consentire al bambino di fare ritorno alla sua famiglia originaria.

Durante un periodo di difficoltà familiare, questo intervento prevede il trasferimento temporaneo del minore in un ambiente familiare alternativo o, in ultima ipotesi, in una comunità di tipo familiare. In base ai soggetti coinvolti nell’affido, questo può essere di tipo intra-familiare, etero-familiare o in strutture di accoglienza per minori:

  • l’affido intra-familiare prevede l’affidamento del bambino a parenti della coppia genitoriale entro il quarto grado, promuovendo la continuità delle relazioni affettive in un contesto conosciuto; 
  • l’affido etero-familiare colloca temporaneamente il minore in un nucleo familiare senza legami di parentela con i genitori naturali. Si opta per questa soluzione nel caso si ritenga opportuno separare temporaneamente il bambino dall’intero gruppo familiare di origine;
  • l’affido in strutture per minori prevede l’accoglienza in contesti quali case famiglia o istituti, in cui gli operatori della struttura stessa si alternano nell’accudimento quotidiano dei bambini.

Esiste anche un affido di tipo preadottivo, forma particolare in cui il bambino è temporaneamente affidato a un’aspirante famiglia adottiva con l’obiettivo finale di adozione.

La legge 173/2015 ha introdotto importanti modifiche, permettendo agli affidatari di adottare il minore qualora sia dichiarato adottabile, promuovendo così la continuità delle relazioni positive.

L’affidamento può essere disposto con urgenza anche nei seguenti casi:

  • affido di emergenza, destinato a bambini coinvolti in gravi situazioni di rischio psicofisico, in cui occorre intervenire tempestivamente per la loro messa in sicurezza;
  • affido di bambini piccoli, da 0 a 2 anni, prevede il collocamento urgente e di breve durata presso un nucleo affidatario o una struttura che possano provvedere alle cure particolari e costanti di cui i bambini della prima infanzia hanno bisogno;
  • affido di minori stranieri non accompagnati.

Le famiglie affidatarie possono assumere diverse forme, quali nucleo familiare completo, coppia convivente o persona singola con o senza figli. 

L’affido familiare e in struttura può avvenire in varie modalità: a tempo pieno (cosiddetto affido residenziale h24), giornaliero (solo diurno), a tempo parziale (solo per alcuni giorni della settimana), nei week-end e nelle vacanze, adattandosi alle specifiche esigenze di ciascun minore. 

L’attuazione dell’affido coinvolge varie figure, tra cui servizi sociali, famiglie affidatarie, famiglie d’origine, servizi territoriali e associazioni familiari. 

Le tipologie di affido includono il consensuale, quando avviene con il consenso dei genitori, e il giudiziale, quando è necessario ma non vi è il consenso dei genitori e pertanto viene disposto dal tribunale per i minorenni.

La legge cerca di garantire una personalizzazione dell’esperienza di affido, affinché sia il più possibile “su misura” per il benessere del minore.

Adozione

L’adozione, definita dalle leggi vigenti come il diritto di ogni bambino di essere educato in un ambiente familiare idoneo, rappresenta un percorso complesso e impegnativo. 

L’adozione è un processo legale attraverso il quale un bambino diventa membro permanente di una famiglia diversa dalla sua famiglia biologica, con tutti i diritti e le responsabilità di un bambino biologico.

Gli obiettivi dell’adozione sono fornire un ambiente familiare stabile e amorevole per i bambini che non sono in grado di vivere con le loro famiglie biologiche, garantire il loro benessere e sviluppo e dare loro l’opportunità di crescere in un ambiente familiare permanente e nutriente.  

Non è una condizione accessibile a tutti, richiede una preparazione specifica e una riflessione attenta da parte dei futuri genitori adottivi. Infatti, possono diventare genitori adottivi coppie sposate da almeno tre anni, coppie sposate da meno di tre anni ma con una convivenza stabile di almeno tre anni, coniugi affettivamente idonei e capaci di educare uno o più bambini, purché l’età degli adottanti superi di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l’età del bambino da adottare. 

L’adozione può avvenire a livello nazionale o internazionale, ciascuna con procedure specifiche. Nel caso dell’adozione nazionale, il percorso inizia con la partecipazione a corsi di formazione, seguiti dalla presentazione di una domanda al Tribunale per i minorenni e da colloqui con assistenti sociali e psicologi. La coppia viene valutata anche attraverso un periodo di affido preadottivo prima di ottenere la dichiarazione di adozione definitiva. 

L’adozione internazionale segue un iter simile, con l’aggiunta dell’interazione con enti autorizzati per individuare un bambino da adottare all’estero. 

In entrambi i casi, il percorso prevede attività di supporto, vigilanza e formazione per garantire il benessere del bambino e la preparazione adeguata dei genitori adottivi.

Differenze tra adozione e affido

Le differenze tra affido e adozione riguardano vari aspetti: le condizioni che li determinano, gli obiettivi, i tempi e i requisiti che devono possedere le figure coinvolte. 

L’affido è un accordo temporaneo in cui un bambino viene affidato alle cure di una famiglia o di una persona che non è il suo genitore biologico, che viene messo in atto quando la famiglia d’origine del bambino, nonostante la crisi momentanea, mostra caratteristiche di “recuperabilità” della situazione. Invece, l’adozione è un processo legale permanente in cui un bambino diventa membro permanente di una famiglia diversa dalla sua famiglia biologica, che viene messo in atto quando sussiste una condizione di abbandono del minore con caratteristiche di “irrecuperabilità”.

Il loro scopo finale differisce: l’affido si propone di offrire un ambiente temporaneo di cura e transizione, preservando, quando possibile, i legami familiari originali. Al contrario, l’adozione mira a garantire al minore una famiglia permanente e stabile, con l’obiettivo di fornire un ambiente di crescita e sviluppo a lungo termine. 

Riguardo alla durata e permanenza, l’affido si configura come una soluzione temporanea, concepita per un periodo limitato, mentre l’adozione è un processo permanente che instaura un legame stabile tra il minore e la nuova famiglia. 

Infine, sul versante dei diritti genitoriali, l’affido mantiene tali diritti con la famiglia biologica, consentendo una continuità di legami, mentre l’adozione trasferisce completamente questi diritti alla famiglia adottiva, sancendo un cambiamento legale e definitivo nella responsabilità genitoriale. 

Queste distinzioni sottolineano l’importanza di considerare attentamente le esigenze specifiche del minore e gli obiettivi desiderati nel prendere decisioni riguardanti affido o adozione.

In questo articolo abbiamo visto le differenze fondamentali tra affido e adozione, due approcci distinti che generano implicazioni significative nella vita dei minori che ne sono protagonisti.

È importante sottolineare che entrambe le opzioni hanno un ruolo essenziale nel garantire il benessere dei minori in situazioni difficili. Sostenere sia l’affido che l’adozione, con un approccio centrato sul minore, è fondamentale per creare una rete di sostegno che risponda alle molteplici sfaccettature delle situazioni familiari. La chiave di una decisione informata in questi termini risiede nell’adeguare l’opzione scelta alle esigenze specifiche del minore coinvolto, considerando la sua storia, le relazioni familiari e le prospettive a lungo termine.

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