Sono in aumento i procedimenti penali che vedono come testimone un minore, vittima di reati quali abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia; per tutelare questa fascia debole viene messa in atto una attività di raccolta delle informazioni denominata audizione protetta.
Sono in aumento i procedimenti penali che vedono come testimone un minore, vittima di reati quali abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia, procedimenti sempre più delicati e difficili da affrontare per ogni attore che entra a farne parte. Per tutelare questa fascia debole viene messa in atto una attività di raccolta delle informazioni denominata audizione protetta, che può essere disposta sia dal Pubblico Ministero (P. M.) che dal Giudice (di solito G. I. P.) durante la fase dell’incidente probatorio (legge n.66/96 nell’art. 14 e comma 4 del 498 c.p.p.)
Audizione protetta: come ascoltare la testimonianza della vittima
Il PM e/o il Gip devono nominare un ausiliario che vada a coadiuvare l’escussione testimoniale della vittima, che di solito viene scelto all’interno di queste categorie professionali: psicologo dell’età evolutiva o neuropsichiatra infantile; poiché non è semplice far parlare un minore, riuscire a creare empatia, metterlo a proprio agio e raccontare situazioni intime ed imbarazzanti ad uno sconosciuto.
Fondamentale che l’esperto conosca il caso per cui si procede, non faccia domande suggestive né tanto meno induttive. La raccolta della testimonianza deve avvenire in un sito adeguato per il minorenne e la fascia evolutiva in cui si trova, ovvero in una stanza che deve essere dotata di strumenti specifici quali impianti di audio- fono- registrazione, con auricolari, che deve utilizzare l’esperto quando il Magistrato pone le domande al minore e microfono a clips (viene sconsigliato il vecchio microfono perché potrebbe inibire la presunta vittima di abuso sessuale nel racconto); oppure uno specchio unidirezionale in cui le persone possono assistere senza che il minore le veda.
La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore.
All’interno di questa stanza è fondamentale che vi siano dei giochi (puzzle, memory), dei fogli con dei colori (meglio a matita) e dei fazzoletti nel caso di eventuale labilità emotiva della vittima.
Ci si interroga su chi faccia cosa, nel senso che è poco chiaro chi debba condurre l’audizione, se il magistrato o l’esperto.
Audizione protetta del minore: le linee guida
Sono molte le linee guida che cercano di regolarizzare i punti fondamentali di questa attività: le linee guida C. S. M. -Unicef “L’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario” (art. 4.2, p. 72), le Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone, Carta di Noto (aggiornata nel 2011, recependo le disposizioni contemplate dall’art. 8, comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l’11 marzo 2002 e dall’art. 30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote, ratificata in Italia con L. 172/2012) con il Punto 7: le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli di intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell’originaria traccia mnestica, le Linee Guida per l’ascolto del minore testimone della Questura di Roma (2011).