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L’aggressione con l’acido e la sicurezza pubblica: quali strumenti per fermare l’escalation violenta

Un caso di cronaca ci porta ad interrogarci su quali siano gli strumenti a disposizione delle vittime di stalking per limitare il rischio di aggressioni

Di Guest

Pubblicato il 22 Mag. 2019

Il presente articolo analizza il recente caso di cronaca in cui Sara, una donna di trentotto anni, ha aggredito Giuseppe, un uomo di ventinove anni, conosciuto in chat, gettandogli dell’acido sul volto.

Simona Galasso, Deborah Natalie Wahl, Maria Elisabetta Ricci – Gruppo di Lavoro sulla violenza nelle relazioni intime, Ordine Psicologi Lazio

 

Diciotto giorni prima dell’aggressione Giuseppe aveva denunciato Sara raccontando gli insistenti atti persecutori subiti e la sua concreta paura che la donna potesse diventare ancora più violenta sia nei suoi confronti sia nei confronti di persone a lui vicine.

Soffermandoci sull’iter che segue la richiesta di aiuto (e.s. la denuncia-querela), fino all’effettivo intervento delle istituzioni giudiziarie, ci si chiede se esistano strumenti giuridici idonei a scongiurare il pericolo che avvengano fatti simili e, se sì, se vi sia modo di evitare tragedie come queste. Cos’è andato storto in questo caso, considerato che già dalla denuncia emergeva un quadro sintomatico di elevato rischio di agiti violenti?

Dal punto di vista della valutazione del rischio di recidiva violenta la narrazione della vittima, insieme ai dati riscontrabili (referti del pronto soccorso, registrazioni audio, registrazioni video, messaggi rintracciabili, relazioni delle forze dell’Ordine, ecc.) sono una fonte di informazioni preziosa per determinare la presenza e la rilevanza di fattori di rischio.

Dai giornali sappiamo che la vittima, in questo caso l’uomo che ha denunciato, ha raccontato diversi episodi di passata violenza nei suoi confronti. Per gli autori di una tra le più diffuse metodologie di valutazione e gestione del rischio di violenza (HCR-20v3), la violenza è definita come l’effettivo, tentato o minacciato serio danno fisico o psicologico procurato intenzionalmente ad un’altra persona in modo non consensuale. È quindi considerato un atto violento: il tentativo anche non riuscito di nuocere; una minaccia, ossia un comportamento o un’espressione verbale che ha lo scopo deliberato di incutere timore del possibile danno fisico che la vittima subirebbe; lo stato di terrore, di confusione, di annichilimento che altera la stabilità della vittima, la sua integrità e il suo benessere.

Le trasmissioni televisive e i giornali, che fanno riferimento alla denuncia, raccontano di una donna che ha minacciato di morte, ha tagliato più volte le ruote della macchina, ha aperto diversi profili falsi sui social per minacciare la vittima, perseguitandolo anche con messaggi, telefonate ed appostamenti. È di pochi giorni fa la notizia che due donne vicine alla vittima avevano anch’esse sporto denuncia contro Sara per atti persecutori.

Premesso che gli stalker non sono tutti uguali, dall’analisi dei dati a disposizione, sotto il profilo psicologico nel presente caso appaiono da subito evidenti due fattori di rischio particolarmente importanti per definire l’imminenza del rischio di commettere atti violenti: l’instabilità psicologica e l’ideazione violenta.

Per instabilità psicologica si intende la difficoltà di mantenere un funzionamento stabile in ambito affettivo, comportamentale e cognitivo. È quel particolare funzionamento psichico in cui gli stati interni diventano incontrollabili e così intollerabili da costringere la persona a liberarsene nel modo più psichicamente primitivo ossia agendo aggressivamente contro ciò che crede essere la causa del proprio male.

Per ideazione o intento violento si intende il desiderio esplicito e dichiarato di volere arrecare danno a qualcuno. Il pensiero è orientato in modo quasi costante e a volte ossessivo sull’altro che è vissuto come unica causa del profondo disagio. L’altra persona è vista come un nemico da punire o da eliminare per sollevarsi finalmente dalla rabbia e dall’odio.

Nel presente caso, sin dalla querela-denuncia si poteva delineare così un profilo psicologico di una tipologia di stalker con uno stato mentale fortemente alterato per cui poteva ritenersi altamente probabile che la donna, nel giro di poco tempo (giorni, settimane, a volte ore), avrebbe potuto mettere in atto un comportamento violento.

Le autorità giudiziarie, riguardo a comportamenti minacciosi e persecutori, si sono dotati di strumenti di contrasto che hanno consentito innanzitutto di rendere questi comportamenti penalmente perseguibili (con un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni di reclusione) attraverso l’introduzione nel 2009 dell’art. 612 bis del codice penale, del reato di atti persecutori comunemente detto “stalking”.

Tuttavia, prima di poter irrogare una pena al colpevole (quale, a titolo esemplificativo, la detenzione in carcere), occorre prima accertare la sua responsabilità penale. Il luogo deputato a ciò è il processo che si svolge secondo fasi e tempi incompatibili con l’urgenza con cui occorre intervenire a tutela della vittima nei casi più gravi.

Quali mezzi ha dunque l’Ordinamento per proteggere l’incolumità della persona che denuncia prima che il processo giunga alla sua naturale conclusione?

Il primo che viene in mente, pensato proprio per le vittime di stalking, è quello previsto dall’art. 8 del d.lgs. n.11/2009 (convertito con L. n. 38/2009): il c.d. “ammonimento”. La persona oggetto di atti persecutori può presentare istanza al Questore chiedendo un suo intervento finalizzato a dissuadere il persecutore. In questo caso il Questore convoca l’aggressore, lo ammonisce e, se l’aggressore non modificherà la sua condotta, il fatto che sia stato previamente ammonito rappresenterà un’aggravante – corrispondente ad un aumento di pena – in caso di condanna. Detto istituto non prevede dunque una limitazione dei movimenti dell’aggressore, ma prevede il ricorso ad un soggetto terzo, in posizione autoritaria rispetto al persecutore, quasi a voler controbilanciare la posizione di debolezza della vittima.

Abbiamo detto all’inizio che, tuttavia, gli stalker non sono tutti uguali. Appartenere ad esempio ad un contesto sociale o familiare in cui l’autorità giudiziaria non è riconosciuta, non ha un peso nella decisione di mettere in atto un comportamento violento, potrebbe vanificare l’efficacia dell’ammonimento; l’instabilità dell’aggressore potrebbe essere tale da fargli ignorare l’ammonimento, oppure potrebbe fargli soltanto sospendere il comportamento violento per un periodo molto breve.

In fase di indagine, una volta acquista la denuncia, esistono altri strumenti finalizzati a garantire maggiore sicurezza alla vittima: le cosìddette misure cautelari personali (cfr. artt. 273 e ss. codice di procedura penale). Queste possono essere disposte prima del processo dal Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, quando vi sono (i) gravi indizi di colpevolezza e (ii) esigenze cautelari tra cui spicca il pericolo di reiterazione del reato (cfr. artt. 273 e 274, lett. c) c.p.p.).

Tra le misure cautelari personali risaltano il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (cfr. art. 282 bis c.p.p.), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (cfr. art. 282 ter c.p.p.), misura introdotta anch’essa con la legge sullo stalking, gli arresti domiciliari (cfr. art. 284 c.p.p.) e la custodia cautelare in carcere (cfr. art. 285 c.p.p.). Ora, se il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa può essere ritenuto una misura non particolarmente incisiva, forse poco più dell’ammonimento, si consideri che ai sensi del comma 3 dell’art. 280 c.p.p., la custodia in carcere può essere disposta “nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare”.

Oltre all’ammonimento e alle misure cautelari, a nove anni dalla legge sugli atti persecutori, con la legge n. 161/2017 è stata estesa l’applicabilità delle misure di prevenzione, quali la sorveglianza speciale (già previste per gli indiziati di reati di mafia – cfr. d.lgs. n. 159/2011), agli indiziati di stalking considerandoli a tutti gli effetti come soggetti socialmente pericolosi.

In virtù della legge 161/2017, oggi le Forze dell’Ordine o la Procura, a cui arriva la denuncia dalle Forze dell’Ordine, possono proporre l’applicazione di misure di prevenzione al Tribunale che deciderà entro 30 giorni dal deposito della proposta (cfr. art. 7, lett. 1, d.lgs. n. 159/2011 ).

Occorre considerare che gli istituti giuridici precedentemente menzionati vengono adottati non in automatico, bensì in base ad un iter scandito da tempi e fasi, inteso a consentire il bilanciamento tra il diritto alla libertà personale e quello alla sicurezza individuale e sociale.

A titolo esemplificativo, una delle prime applicazioni della legge 161/2017 è della sezione misure di sorveglianza del Tribunale di Milano. il 21 febbraio del 2018 la Procura di Milano chiede l’applicazione della misura di sorveglianza e il 9 ottobre 2018 la misura viene applicata. Gli otto mesi di tempo tra la proposta della misura e la sua applicazione potrebbero essere un lasso di tempo troppo lungo e risultare fallimentare.

Sebbene i tempi di adozione siano più celeri, lo stesso discorso può farsi anche con riferimento all’ammonimento e alla misura cautelare nei casi come questo in cui sono intercorsi diciotto giorni tra la denuncia e l’atto violento più grave. In questi diciotto giorni la stalker ha continuato a perseguitare l’uomo e le persone a lui vicine.

L’escalation non è stata interrotta e la donna ha avuto il tempo di maturare la decisione di colpire, di programmare l’acquisto dell’acido e definire il piano per aggredire l’uomo.

È vero altresì che non tutte le denunce per stalking sono vere, non tutte le denunce sono corredate da prove sufficienti a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, non tutti gli stalker passano all’atto o comunque richiedono lo stesso tipo di intervento, ma soprattutto chi opera questa valutazione è, di norma, sepolto da un numero di querele e denunce superiore alla sua capacità di gestirle nei tempi necessari per una prevenzione efficace.

Ultimo, ma non per importanza, chi opera tale valutazione non dispone di criteri e strumenti psicologici in grado di valutare ad esempio: l’imminenza del prossimo atto violento; l’oggetto della successiva aggressione che potrebbe essere diverso dalla persona che denuncia (per esempio figli, parenti, amici, colleghi di lavoro, ecc.); lo stato mentale dello stalker che potrebbe vanificare molti dei provvedimenti; la rete sociale dell’aggressore che potrebbe essere decisiva nel destabilizzarlo o aiutarlo nel suo intento criminoso; la vulnerabilità da un punto di vista psico-sociale della vittima che potrebbe non essere in grado difendersi in modo adeguato. Questi infatti sono alcuni degli aspetti che la letteratura scientifica psicologica ci dice essere fattori di rischio di recidiva violenta.

È evidente che il tempo è una variabile decisiva su cui agire per fermare l’escalation violenta di questi soggetti. Se l’ideazione violenta e l’instabilità psicologica sono presenti e rilevabili sin dalla denuncia-querela, è lecito ritenere che il successivo atto violento – anche più grave del precedente come in questo fatto di cronaca – possa avvenire anche in prossimità della denuncia.

Il fenomeno della violenza ha tempi, modalità e contesti anche molto differenti. Conoscere le dinamiche delle persone violente, determinare la differenza tra una dinamica ed un’altra, evidenziare la presenza di alcuni fattori di rischio e l’interazione tra loro, può sicuramente ridurre drasticamente i tempi di intervento, contribuendo a scegliere gli strumenti, anche legislativi, più efficaci riducendo il numero delle vittime e i danni nei loro confronti. Questa operazione di valutazione e gestione del rischio di recidiva violenta non è però soltanto una mera rilevazione delle informazioni, ha alla base una teoria della mente che consente di organizzare tutti i fattori di rischio, dargli un senso rispetto alla particolarità del singolo soggetto, valutare la probabilità di una prossima violenza ed infine di trovare il modo migliore per gestire il suo comportamento violento.

Appare in conclusione chiaro come la gestione di persone violente abbia necessità di un lavoro congiunto. La stessa valutazione e gestione del rischio è sì un processo psicologico, ma non può essere realizzata che con la collaborazione di altre figure professionali.

 

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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
  • Douglas, K.S., Webster, C.D, and Belfrage, H. (2013). HCR-20 V3 Assessing Risk for Violence – User Guide. Burnaby, B.C.: Mental Health Law and Policy Institute, Simon Fraser University
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