expand_lessAPRI WIDGET

Figli di Coppie di Fatto & Figli del Matrimonio: verso la parità?

Figli di Coppie di Fatto: si è stimato che nel 2011 un neonato su 4 fosse figlio di coppie di fatto.Ormai è impossibile ignorare il fenomeno

Di Andrea Bassanini

Pubblicato il 30 Gen. 2013

Aggiornato il 26 Feb. 2014 12:52

Martina Rinaudo, Dottoressa in Giurisprudenza abilitata al patrocinio (Ordine degli Avvocati di Milano)

Andrea Bassanini

Figli di Coppie di Fatto & Figli del Matrimonio: Verso la Parità?. - Immagine: © Fotowerk - Fotolia.com

Figli di Coppie di Fatto: si è stimato che nel 2011 un neonato su 4 fosse figlio di coppie di fatto.Ormai è impossibile ignorare il fenomeno.

LEGGI GLI ARTICOLI DELLA RUBRICA PSICHE & LEGGE

Il rapporto ISTAT relativo all’anno 2011 fotografa, ancora una volta, come e in che misura siano cambiati i rapporti di coppia negli ultimi anni, evidenziando una netta crescita delle coppie di fatto a scapito, ovviamente, del numero delle celebrazioni di matrimoni, che seguano essi il rito religioso ovvero quello civile.

I numeri parlano infatti di un aumento delle convivenze more uxorio ( coppie di fatto ) che si attesta intorno al 40%, passando dal circa mezzo milione registrate nell’anno 2007 alle 972.000 nel biennio 2010/2011.

La conseguenza naturale di tale mutamento non può che essere la continua diffusione di figli nati fuori del matrimonio, figli di coppie di fatto: si è infatti stimato che, nel 2011, un neonato su 4 fosse figlio di coppie di fatto, conviventi. Una volta preso atto di questa tendenza, è divenuto impossibile ignorare il fenomeno, se non altro sotto il punto di vista della tutela da garantirsi ai figli cosiddetti naturali, sino ad oggi privi, per legge, di molti dei diritti concessi invece ai figli cosiddetti legittimi.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: GENITORIALITA’

Gay, Lesbo, Bisex e Transgender: l'approssimarsi della terza età. - Rassegna Stampa
Articolo Consigliato: Matrimonio gay: bambini felici con 2 mamme.

Il Codice Civile ha sinora previsto una precisa distinzione tra le due tipologie di filiazione: ove il bambino fosse nato da genitori non sposati, un pieno rapporto giuridico di filiazione non si veniva a costituire automaticamente, come per il figlio legittimo, ma solo per effetto di un atto volontario del genitore quale il riconoscimento o, addirittura, a seguito di accertamento a opera del Tribunale. Detto rapporto giuridico veniva poi a crearsi unicamente con il soggetto autore del riconoscimento, con la paradossale conseguenza che il neonato, sotto il profilo strettamente giuridico, non aveva alcun vincolo di parentela con i nonni ovvero con gli zii.

Anche sotto il meno sentimentale, ma ugualmente rilevante, profilo della successione ereditaria, a figli legittimi e a figli naturali veniva riservato un diverso trattamento: in capo ai primi sussisteva il diritto di commutazione, consistente nella facoltà di liquidare, mediante denaro o beni immobili facenti parte del patrimonio del defunto, la quota di eredità spettante ai secondi che non vi avessero fatto opposizione.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: BAMBINI

A ragion veduta si può pertanto definire la Legge 10.12.2012 n. 219, entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17.12.2012, un’autentica rivoluzione, che modifica radicalmente la disciplina in materia per la prima volta dopo settant’anni, per venire incontro ai mutamenti psicologici, culturali e sociologici ora in atto.

 L’aspetto più rilevante della L. 219/2012 è l’eliminazione, sotto il profilo lessicale e giuridico, della distinzione tra figli naturali e legittimi; l’art. 1 (modificativo dell’art. 74 Cod. Civ.) stabilisce che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”, mentre la nuova formulazione dell’art. 315 Cod. Civ. prevede espressamente che tutti i figli abbiano lo stesso stato giuridico.

L’art. 315 bis è stato poi introdotto ex novo, al fine di enunciare sommariamente i diritti spettanti ai figli, quali il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale da parte dei genitori, tutto ciò “…nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Il bambino deve, inoltre, poter crescere in famiglia ed essere messo nella condizione di poter mantenere rapporti significativi con i parenti.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: SCELTA DEL PARTNER

E’ certamente una novità, poi, la previsione della possibilità, per il figlio che abbia compiuto gli anni dodici (ma anche in caso in cui abbia un’età inferiore, ove venga giudicato capace di discernimento), di essere ascoltato in tutte le questioni e i procedimenti giudiziali che lo riguardano quali, ipotesi più comune e certamente più frequente, quelli di separazione e divorzio dei genitori ove si decide in merito all’affidamento e si stabilisce sia presso quale dei genitori il minore debba essere collocato prevalentemente sia la modulazione del diritto di visita in capo all’altro.

Dalla Famiglia d'origine alla scelta del partner. - Immagine: © preto_perola - Fotolia.com
Articolo Consigliato: Dalla Famiglia d’origine alla scelta del partner.

Tale novità rappresenta un elemento importante per la responsabilizzazione e anche il rispetto delle risorse dei figli. A lungo termine, si potrebbe sperare in un cambiamento di prospettiva dei genitori nei confronti dei propri figli. Infatti, dare al figlio la possibilità di essere ascoltato, accogliendo quindi anche eventuali disagi e difficoltà di adattamento alla nuova configurazione familiare, potrebbe contribuire a promuovere nei ragazzi un senso di agency e di autoefficacia che sappiamo essere elementi cruciali per il benessere soggettivo.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: FAMIGLIA

Ma la nuova legge non si preoccupa solamente di definire i diritti della prole, bensì affronta per la prima volta il tema dei loro doveri.

A fianco al pacifico dovere di rispetto nei confronti dei genitori, troviamo il dovere di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché conviva con essa.

L’opera di eliminazione delle distinzioni tra figli legittimi e naturali non si è esaurita però con la L. 219/2012, poichè la stessa contiene la delega al Governo, affinché entro dodici mesi provveda con ulteriori strumenti legislativi a modificare le residue norme in tema di filiazione, al fine di cancellare gli ultimi residui di discriminazione tra figli, anche adottivi, nel rispetto dell’art. 30 della Costituzione (secondo cui la legge debba assicurare tutela giuridica e sociale ai figli nati al di fuori del matrimonio).

Insomma, novità legislative per la famiglia italiana, sperando che, con il tempo, si trasformino in nuovi significati, nuove conoscenze e nuove modalità relazionali genitori-figli.

LEGGI GLI ARTICOLI SU: 

PSICHE & LEGGE – GENITORIALITA’ – BAMBINI – FAMIGLIA

Si parla di:
Categorie
SCRITTO DA
Andrea Bassanini
Andrea Bassanini

Psicologo - Spec. in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale

Tutti gli articoli
ARTICOLI CORRELATI
WordPress Ads
cancel