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Anziani e sistemi di tutela: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione

Nel caso di anziani con demenza si ha una perdita graduale della capacità di intendere e di volere per cui è necessario ricorrere ai sistemi di tutela

Di Giulia Goldin

Pubblicato il 03 Mar. 2021

Spesso chi si occupa di persone non autosufficienti, come ad esempio anziani con demenza, deve rapportarsi con figure nominate dal giudice tutelare quali l’amministratore di sostegno, il curatore e il tutore.

 

Ma chi sono e in quali circostanze vengono nominate? È indispensabile avere chiari i sistemi di tutela per poter svolgere nella maniera più corretta possibile la propria professione. Un esempio pratico è il consenso informato, regolamentato dagli articoli 24 e 31 del Codice Deontologico degli psicologi italiani. A chi rivolgersi?

L’articolo 24 afferma che “lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo […] informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato […]”. Il consenso informato, infatti, può essere espresso solo se esistono due condizioni, ovvero la capacità di agire e la capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui manchino queste condizioni l’articolo 31 del codice deontologico chiarisce che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela […]”.

È bene sapere che ognuno di noi, al momento della nascita, acquisisce la capacità giuridica (art. 1 codice civile) ovvero l’idoneità a essere titolare di diritti e obblighi. Differente, invece, è la capacità di agire, ovvero l’idoneità a esercitare i diritti e gli obblighi di cui si è titolare. Secondo il codice civile (art. 2) quest’ultima capacità si acquisisce con la maggiore età, a prescindere dalle proprie effettive capacità cognitive o psico-fisiche. Essa può, però, subire delle limitazioni (infermità, prodigalità, dipendenze, minorazioni fisiche) se non sorretta da un’adeguata capacità di intendere e volere o da un’idoneità psico-fisica che consenta il compimento, in autonomia, degli atti di vita. In questi casi è previsto il ricorso a misure di protezione giuridica al fine di tutelare l’interesse della persona. Infine, con capacità di intendere e volere si intende la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi (art. 428 c.c.).

Nel caso, quindi, di anziani con demenza è chiaro che con il progredire della patologia si assiste a una perdita graduale della capacità di intendere e di volere tale per cui è necessario ricorrere ai sistemi di tutela.

Prima di approfondire le figure di tutore, curatore e amministratore di sostegno è utile prendere in considerazione le importanti modifiche introdotte dalla legge 6/2004, con la “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Tale legge ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno e ha modificato le norme circa l’interdizione e l’inabilitazione.

Inoltre, la legge 219/2017 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” fornisce chiarimenti circa la gestione del consenso informato in caso di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.

Amministrazione di sostegno

Ai sensi della legge 6/2004 e dell’articolo 404 del codice civile, l’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del giudice tutelare quando “la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentata direttamente al giudice tutelare da parte del beneficiario stesso, del coniuge o convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del pubblico ministero, del tutore o curatore e dei responsabili dei servizi socio-sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406 c.c.). Il decreto di nomina indica i poteri di rappresentanza o di assistenza dell’amministratore di sostegno che limitano la capacità di agire del beneficiario solo per tutti quegli atti che formano oggetto di amministrazione di sostegno. Se, ad esempio, l’amministratore di sostegno ha l’incarico di gestire in nome e per conto del beneficiario il conto corrente di quest’ultimo, il beneficiario stesso perderà la capacità di agire limitatamente alla gestione del proprio conto corrente. L’amministratore di sostegno è tenuto a rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario, a informarlo circa gli atti da compiere, a informare il giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario e a presentare periodicamente al giudice tutelare una relazione sull’attività svolta.

Per quanto riguarda la scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare deve tenere in considerazione gli interessi del beneficiario e la persona designata da quest’ultimo. Se, però, si presentano gravi motivi, il giudice tutelare può non nominare la persona indicata dal beneficiario e nella scelta dovrà preferire, se possibile, il coniuge o convivente e parenti entro il quarto grado.

Interdizione

Con le modifiche apportate dalla legge 6/2004, l’art. 414 del codice civile afferma che “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

Con la sentenza di interdizione il giudice tutelare nomina la figura del tutore quale rappresentante legale dell’interdetto. Quest’ultimo perde la capacità di agire rispetto ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, venendo così sostituito in tutto e per tutto dal tutore.

Inabilitazione

L’inabilitazione è un istituto del diritto civile che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire, tramite l’affiancamento di un curatore. Secondo l’articolo 415 del codice civile “il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da dar luogo all’interdizione, può essere inabilitato”. L’inabilitato può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione mentre necessita di affiancamento da parte del curatore per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Dunque, il curatore non è rappresentante legale del beneficiario e non si sostituisce a questi ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all’inabilitato.

Esistono, dunque, grosse differenze tra i tre istituti e il professionista deve sempre verificare quali siano le disposizioni del giudice tutelare al fine di individuare meglio i poteri conferiti e se essi si estendono anche all’ambito sanitario, appartenente agli atti “personalissimi”. A tal proposito, la legge 219/2017 chiarisce che il consenso informato della persona interdetta “è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità”, in caso di inabilitazione invece “il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata”. Infine, in caso di amministrazione di sostegno tutto dipende dagli atti per i quali tale figura è stata nominata e “il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere”.

 

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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
  • Articolo 1 del codice civile “Capacità giuridica”.
  • Articolo 2 del codice civile “Maggiore età. Capacità di agire”.
  • Articolo 404 del codice civile “Amministrazione di sostegno”.
  • Articolo 406 del codice civile “Soggetti”.
  • Articolo 414 del codice civile “Persone che possono essere interdette”.
  • Articolo 415 del codice civile “Persone che possono essere inabilitate”.
  • Articolo 428 del codice civile “Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere”.
  • Articolo 24 codice deontologico degli psicologi italiani
  • Articolo 31 codice deontologico degli psicologi italiani
  • Legge 9 gennaio 2004, n.6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”.
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
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