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L’attendibilità della testimonianza nel processo penale

Vari fattori possono interfeirire con l'attendibilità di una testimonianza, dai falsi ricordi all'addetramento del teste, che non sempre sono riconosciuti

Di Massimiliano Conte

Pubblicato il 12 Giu. 2020

L’addestramento del teste comprende una serie di comportamenti o l’inculcamento di nozioni che, a furia di venire ripetute e studiate, possono diventare proprie del soggetto influenzando la sua testimonianza.

 

Il processo penale e il contraddittorio fra le parti

Il nostro processo penale è improntato sull’oralità della prova ed esistono delle procedure per assumere la prova in dibattimento. Una di queste procedure è la cosiddetta cross examination, in cui la Pubblica Accusa e la Difesa pongono domande ad un testimone (o teste) con lo scopo di saggiarne l’attendibilità.

Cosa accade però, se il teste mente e nel farlo, mente spudoratamente?

Il problema sorge spontaneo. Come fare per dimostrare la menzogna?

Il nostro ordinamento, a differenza di quello americano, non ammette né il controllo psicologico su cosa ha detto il teste né ammette l’interpretazione della gestualità del corpo, utilizzando le tecniche psicologiche di rilevazione della menzogna. Difatti, il giudizio sull’attendibilità del teste è fortemente soggettivo in quanto esistono casi in cui (ne citerò uno in particolare nel prosieguo) anche in presenza di una manifesta impossibilità oggettiva nelle affermazioni del teste, il giudice ha proceduto a ritenerla attendibile contro ogni possibile spiegazione fisica e scientifica.

L’attendibilità

Prima di proseguire oltre, occorre specificare cosa sia l’attendibilità. Possiamo descriverla come la capacità di una persona di dimostrarsi coerente con quanto dice, mantenendo un discorso improntato sulla logica e sulle massime comuni di esperienza, dal quale si può evincere un’alta probabilità che abbia assistito realmente all’accadimento che sta narrando. Risultare attendibili quindi, significa dimostrare di essere coerenti con quello che si dice, sapendo di venire valutati dall’interlocutore anche con un raffronto con quelle che sono le massime di esperienza comuni. La storia narrata deve poter resistere alle più comuni falsificazioni e la persona deve dimostrare congruità con quanto detto in rapporto ad uno specifico fatto.

Da quello che abbiamo appena affermato, subentra un’importante questione: è possibile parlare, pur sapendo di mentire, e dimostrarsi attendibili?

L’addestramento del teste

La risposta alla precedente domanda è sì: oramai non è un segreto. Il teste ben addestrato è in grado di passare per attendibile durante il processo penale ed è così capace di influenzare il corso degli eventi. Un teste bene addestrato è in grado anche di raggirare un clinico, soprattutto se con poca esperienza, riuscendo a farsi diagnosticare disturbi o disagi che non ha, simulandone perfettamente i sintomi.

L’addestramento è un processo molto importante in quanto comprende una serie di comportamenti o l’inculcamento di nozioni che, a furia di venire ripetute e studiate, possono diventare proprie del soggetto.

La forza dell’addestramento era conosciuta fin dai tempi dei legionari romani, ove usavano la massima secondo cui è l’addestramento che fa il coraggio. Una persona quindi, deve essere lungamente addestrata per poter raggiungere un risultato eccellente in quello che fa. O che dice!

Ma perché l’addestramento è in grado di modellare il nostro comportamento?

Le neuroscienze ci vengono in aiuto. Il nostro cervello possiede dei neuroni, i quali sono cellule tipiche cerebrali, con il compito di apprendere. L’addestramento va a modificare la conformazione di questi neuroni (i più famosi, sono i cosiddetti neuroni specchio, adibiti a riprodurre i movimenti che si osservano in natura) che, al fine di rispondere alle sollecitazioni addestrative, aumentano i recettori NMDA presenti sui propri dendriti: stiamo parlando della Legge di Hebb (Bear e Connors; 2016).

L’addestramento quindi, fa aumentare i recettori NMDA che si uniscono fra loro, diventando un corpus unico, preciso e per l’appunto, addestrato (Bear e Connors;2016).

Ma non è tutto. Una volta che l’addestramento si consolida come tratto comportamentale, il cervello costruisce uno schema che non grava più sui dendriti neuronali ma viene trasferito nei nuclei cerebellari del cervelletto, diventando uno schema consolidato, riproponibile e immodificabile se non in presenza di un ulteriore addestramento (si pensi, come esempio concreto, all’andare in bicicletta).

L’addestramento può durare anche mesi ma in questo la cosiddetta giustizia-lumaca di cui si sente parlare quotidianamente, può consentire il dispendio temporale offrendo il prodotto finale che si vuole raggiungere e che sarà impeccabile.

I falsi ricordi

Alle volte però, l’addestramento non è il principale problema con il teste. Il discorso, in questo caso, è molto ampio, quasi impossibile da affrontare in un singolo articolo. Per quel che concerne il nostro discorso circa l’attendibilità e la capacità di passare per coerenti in un procedimento penale in cui si è chiamati a svolgere il ruolo di teste, citiamo solamente una casistica in cui i falsi ricordi possono trarre in inganno gli interlocutori (Monzani; 2016). È il caso di chi, ad esempio, ha ascoltato per molto tempo un racconto e, alla fine, si convince di essere stato presente a quegli accadimenti. In questo caso, avremo dei falsi ricordi totalmente inventati che vengono arricchiti di particolari dalla mente stessa del soggetto e che, pertanto, vengono impressi sulle sinapsi neuronali. Ma non è tutto: questi falsi ricordi creeranno anche dei collegamenti con massime di esperienza precedentemente acquisite e si integreranno con il corpus memoriale della persona. Nella stragrande maggioranza dei casi, i falsi ricordi sono un prodotto della buona fede e pertanto, non pericolosi come l’addestramento.

Conclusioni

Occorre sempre prestare attenzione a quanto accade durante una deposizione. Difatti, l’addestramento può essere qualcosa di molto temibile e pericoloso. Tuttavia, ci si può difendere con molta accortezza. Un addestramento, ad esempio, non potrà mai prevalere sulla fisica (o sulla scienza in generale) quando queste dimostrano l’inattendibilità dell’addestramento stesso. L’addestramento infatti, è inoppugnabile solo se la scienza lo avvalori. In presenza di contraddizioni, il giudice dovrebbe avere l’obbligo di dichiarare inattendibile un soggetto, in quanto dovrebbe basarsi più sulla scienza che non sulla narrazione di un singolo individuo. Il racconto narrato deve trovare accoglimento anche nelle massime di comune esperienza ed il giudice, nel prendere in considerazione quanto è stato riportato dal teste, deve anche inquadrarlo all’interno delle prove raccolte, basandosi e prediligendo soprattutto quelle comprese nei dettati scientifici, ed anche rapportate alla situazione in cui si trova il giudicante.

Il caso concreto

Durante un processo, una presunta parte offesa citava la propria suocera (quindi sussisteva un vincolo di parentela) come teste oculare di taluni accadimenti. L’anziana donna, classe ’39, narrava di aver notato alcuni fatti da una distanza di 100/150 metri. Nel prosieguo diventavano 10/15 metri ed infine, asseriva di trovarsi a pochi metri di distanza dai fatti. Il tutto, di notte, da sola, senza cellulare ed ad una temperatura esterna di -3 gradi centigradi. Inoltre, vi erano delle prove inoppugnabili circa l’assenza della donna sulla scena del crimine, in quanto esistevano dei filmati videoripresi da telecamere di sicurezza che dimostravano l’assenza stessa della donna. Il giudice, dopo averla ascoltata, propendeva per la sua attendibilità sulla mera base di aver trovato l’anziana donna arzilla e ben orientata nel tempo e nello spazio. Un simile caso è palesemente errato, in quanto si basa solo sull’addestramento che la suocera ha ricevuto e va in aperto conflitto con le immagini oggettive di una telecamera che esclude la presenza della donna sul luogo del reato. Il giudice abboccava ad un teste ben addestrato e basava il proprio convincimento non sulle prove scientifiche bensì sul mero comportamento della suocera (arzilla e ben orientata). L’errore appare inescusabile in quanto il giudice stesso sapeva che un’indagine era in atto per il reato di corruzione in atti processuali finalizzati ad avere un vantaggio nel processo del genero. Successivamente, le intercettazioni evidenziavano palesemente la presenza di un addestramento compiuto dal cognato, appartenente ai carabinieri, e dal genero stesso.

 

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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
  • Semi A. Antonio (1996), Tecnica del Colloquio, Cortina Raffaello Editore
  • Bear M. e Connors B. (2016), Neuroscienze: esplorando il cervello, di, Edra Editori
  • Monzani M. (2016), Manuale di Criminologia, Libreria Universitaria Edizioni
  • Codice Penale Aggiornato (2019), a cura di Tramontano L., CELT Casa Editrice La Tribuna Motivazioni del Tribunale Penale in merito al caso
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