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Solo gli psicologi possono agire sul disagio psichico

CNOP - COMUNICATO STAMPA: La sentenza del TAR del Lazio: il disagio psichico presuppone una competenza professionale non riconosciuta ai counselors...

Di Guest

Pubblicato il 19 Nov. 2015

CNOP – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – COMUNICATO STAMPA

 

Il Tar del Lazio riconosce al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi l’unicità della Professione: “il disagio psichico presuppone una competenza professionale non riconosciuta ai counselors. Il presidente Giardina: “Grande successo per la psicologia italiana e ottimo risultato a favore della salute dei cittadini”.

ROMA 18 novembre 2015Grande risultato giuridico per il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Il Tar del Lazio, infatti, con sentenza 13020/2015, accoglie il ricorso del Cnop contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute e riconosce l’unicità della Professione dello psicologo, disponendo la cancellazione dell’Assocounseling (Associazione di categoria) dall’elenco delle attività non regolamentate dalla legge 4/2013. In sostanza, i counselors non hanno alcuna competenza per gestire il rischio psichico che attiene alla sfera della salute.

“Non può non convenirsi – si legge nelle motivazioni della sentenza – che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze della professione dello psicologo”.

A tal proposito il Tar del Lazio fa riferimento alla normativa nazionale che inquadra il disagio psichico nell’ambito dell’attività sanitaria, come confermato anche dai pareri del Consiglio Superiore della Sanità, dall’inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle unità locali, nonché alla vigilanza del Ministero della Salute sull’Ordine nazionale degli Psicologi.

Nessuna figura professionale distinta dallo psicologo può quindi intervenire per affrontare casi delicati come quello del disagio psicologico.

“La sentenza del tar Lazio – afferma il presidente Cnop, Fulvio Giardina – conferma l’unicità della professione di psicologo. È un grande successo per la psicologia italiana perché viene ribadito e confermato che l’ambito della tutela della salute non può essere consentito a chi non ha i requisiti. I counselors non svolgono attività regolamentata e non offrono alcuna garanzia per la tutela della salute dei cittadini”.

Un riconoscimento importante, dunque, non solo per la categoria ma anche a sostegno della salute di tutti i cittadini: ogni persona che presenta delle problematiche psicologiche deve trovarsi sempre di fronte ad un professionista iscritto all’ordine che abbia titoli e competenze autorizzate.

 

Angela Corica

Ufficio stampa Cnop

 

ESTRATTO DELLA SENTENZA:

 

SENTENZA ASSOCOUNSELING:

 

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