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Gioco d’azzardo: I fattori strutturali – PARTE II

Gioco d'azzardo: elenchiamo ora le caratteristiche, di tipo strutturale, che contribuiscono a rendere le slot-machines il gioco d’azzardo più pericoloso.

Di Andrea Ferrari

Pubblicato il 27 Giu. 2013

Di Andrea Ferrari

 

I fattori strutturali nel gioco d’azzardo e le implicazioni comportamentali e legislative

PARTE II

Le slot-machines: fattori di rischio ed evoluzione della normativa

 

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GIOCO D'AZZARDO - PARTE II. - Immagine: © yvart - Fotolia.comElenchiamo ora le caratteristiche, di tipo strutturale, che contribuiscono a rendere le slot-machines il gioco d’azzardo maggiormente pericoloso: 

Lo sviluppo del gioco d’azzardo patologico avviene molto più rapidamente con le slot rispetto a qualsiasi altra tipologia di gioco (Breen & Zimmerman, 2005); la maggioranza delle persone che hanno una diagnosi di GAP giocano alle slot-machines.

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Alcuni di loro giocano solamente alle slot; il 70% dei giocatori patologici identifica nelle slot il loro problema principale, mentre l’80% dei pazienti che si rivolgono a programmi di trattamento per il gioco sono principalmente utilizzatori di slot-machines (Jackson, Thomas, Thomason, Holt& McCormack, 2000).

L’accessibilità: in Italia le slot-machines possono essere installate in qualsiasi esercizio pubblico che sia in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande (inclusi stabilimenti balneari), nonché nelle agenzie deputate alle scommesse in genere e nelle “sale giochi” (art. 86 e 88 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza, T.U.L.P.S; http://www.aams.gov.it). Questa estrema flessibilità legislativa fa sì che le slot siano capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale

La loro modalità di funzionamento fa sì che l’azione del giocatore, mediante l’utilizzo di bottoni e leve, possa produrre una illusione di controllo, per il motivo che i “giochi attivi” solitamente sono più rinforzanti dei “giochi passivi” (Chòliz, 2006).

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Le slot-machines favoriscono l’insorgere di errori cognitivi come le quasi-vincite (Kassinove & Schare, 2001), caratteristica attivamente ricercata da parte dei costruttori, anche aggirando le leggi (Harrigan, 2008).

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Giocare alle slot produce un incremento dell’attivazione fisiologica (Coventry & Constable, 1999).

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È possibile scommettere sia partendo da importi modesti, sia su importi molto elevati: in Italia il costo di una partita sulle slot-machines del tipo comma 6 è di 50 centesimi di Euro, fino ad un importo massimo di 1€. Questo potrebbe essere un fattore in grado di favorire la disponibilità a scommettere. Per quanto riguarda le Video-Lottery (apparecchi di gioco del tipo comma 6b), invece, il costo di una partita arriva fino a 10€, tanto che queste macchine accettano banconote.

Le slot-machines erogano le vincite in modo immediato, sia come contingenza visiva, sia in senso monetario; questo aspetto costituisce un rinforzo potentissimo nel mantenere il comportamento di gioco.

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Le slot-machines spesso accompagnano le vincite con stimoli di tipo uditivo e visivo. È stato osservato che questo accade anche quando la vincita risulta inferiore all’importo della puntata, generando un fenomeno definito come “perdita mascherata” (losses disguised as wins; Dixon et al., 2010)

Le slot utilizzano effetti sonori e musiche di sottofondo che sembrerebbero indurre stati emotivi piacevoli, rendendo la sessione di gioco più piacevole, facilitando un sentimento di “immersione” (Parke & Griffiths, 2006)

Il comportamento del giocatore diviene progressivamente più abitudinario e stereotipato man mano che passa dall’essere giocatore occasionale a giocatore regolare di slot-machines. I giocatori regolari di slot-machines mostrano di avere aspettative molto fisse riguardo alla profittabilità del gioco, tendono ad avere strategie di gioco rigide, ad esempio scommettendo la stessa cifra per tutta la durata del gioco, oppure cambiando la puntata in funzione del risultato, scommettendo di più dopo una vincita e meno dopo una perdita (DelFabbro & Winefield, 1999).

Alla luce dei fattori considerati, vediamo ora come si é evoluta in Italia la legislazione in materia di slot-machines (tipo comma 6a).

Evoluzione dell’articolo 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Questo articolo ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, alle quali accenneremo brevemente, in quanto l’analisi della giurisprudenza esula dagli scopi di questo articolo.

È tuttavia interessante osservare l’evoluzione delle politiche sul tema della sicurezza del gioco d’azzardo, e in particolare ci interessa come si è evoluta la normativa sui fattori strutturali.

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Così l’articolo nel 1995: Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l’abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell’apparecchio stesso.

Quelle che il legislatore indicava come apparecchi distributori di prodotti alimentari in realtà erano slot-machines vere e proprie, grazie alle quali gli esercenti e i distributori degli apparati hanno ottenuto ingenti guadagni senza versare una lira di tasse, non essendo sulla carta apparecchiature per il gioco di azzardo.

Lo Stato, dopo aver tentato una timida ridefinizione nell’anno 2000, che ancora non prevedeva la possibilità di vincere in denaro, risponde in modo più deciso nel 2002 con una modifica della normativa, grazie alla quale si appropria di una parte dei guadagni e ridefinisce il funzionamento degli apparecchi (ora legali). Così l’articolo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

 Nel 2003 l’articolo viene nuovamente ritoccato, stavolta specificando la durata della partita, compresa tra sette e tredici secondi, mentre le vincite, computate su un ciclo di 14.000 partite devono risultare comunque non inferiori al 75% delle somme giocate.

Le ultime modifiche, introdotte dalla Finanziaria del 2008, prevedono un costo della partita di valore non superiore a 1 Euro, una durata minima di 4 secondi, mentre il valore massimo delle vincite è fissato in 100 Euro.

Per quanto riguarda la diffusione delle slot-machines, l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), ha sempre fornito la disciplina per gli esercizi commerciali che volessero dotarsi di macchine del tipo comma 6 Tulps. Inizialmente il disciplinare prevedeva che non potessero esservi esercizi pubblici  che contassero sulla presenza esclusiva di slot-machines, le quali non potevano essere presenti in numero superiore a quello di apparecchi di puro intrattenimento (videogiochi), appartenenti alla tipologia di cui al comma 7 dell’art. 110 Tulps. Inoltre non era possibile installare più di un apparecchio per ogni dieci metri quadrati di superficie del locale.

Questa norma viene rivista tramite decreto direttoriale AAMS del 18 Gennaio 2007, secondo il quale è ora possibile installare un macchinario da gioco ogni cinque metri quadrati, mentre il numero delle macchine comma 6 non può superare il doppio del numero delle macchine comma 7.

In seguito all’entrata in vigore del decreto direttoriale AAMS 22 gennaio 2010, introducente la nuova disciplina delle Video Lottery (VLT), ovvero macchine del tipo comma 6b, questo obbligo viene del tutto a meno, rendendo così possibile l’installazione esclusiva di macchine del tipo comma 6b all’interno di locali dedicati. Rimane ad oggi l’obbligo della compresenza delle macchine comma 7 con le macchine comma 6a (slot tradizionali).

Lo studio dei fattori strutturali permette di predisporre misure per il contenimento dei danni causati dal gioco d’azzardo, senza tirare in causa i fattori psicologici e individuali sulla cui prevenzione si hanno difficoltà oggettivamente più elevate. Nonostante questo, ci permettiamo di esprimere seri dubbi sulla volontà, da parte del legislatore, di realizzare una effettiva tutela della sicurezza del cittadino nei confronti del gioco, alla luce delle modifiche apportate negli anni al testo dell’articolo 110 TULPS, di stampo decisamente peggiorativo.

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Andrea Ferrari
Andrea Ferrari

Psicologo Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

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