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Niente più Esame di Stato per psicologi e non solo – Approvata in Senato l’abilitazione alla professione tramite titoli universitari

Niente più Esame di Stato per psicologi (e non solo) - Approvata in Senato l'abilitazione alla professione tramite conseguimento di titoli universitari

Di Redazione

Pubblicato il 03 Nov. 2021

Niente più Esame di Stato per psicologi e non solo. Il titolo di studio magistrale sarà abilitante alla professione, ciò consentirà ai giovani laureati di entrare nel mondo della formazione specialistica e/o del lavoro in modo più veloce e diretto. 

 

Abolizione dell’Esame di Stato: approvato in Senato il Ddl 2305

Nella giornata di giovedì 28 Ottobre 2021, durante la 372ª Seduta pubblica, il Senato ha approvato definitivamente, con 184 voti favorevoli, il ddl 2305, collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Il provvedimento prevede, all’articolo 1, che l’esame di laurea magistrale abiliti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, medico veterinario e psicologo (Senato della Repubblica, 2021).

Già approvato alla Camera dei Deputati lo scorso giugno, il provvedimento dà attuazione a uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che l’Italia ha inviato alla Commissione europea, pensato per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro a giovani professionisti.

Cosa cambia?

Niente più Esame di Stato dunque, ma l’esame conclusivo del corso di studi universitario sarà coincidente con l’Esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro e nel mondo delle specializzazioni post-lauream.

Il primo corso di laurea per cui era stata eliminata l’abilitazione professionale è stata quello di Medicina, a seguito del decreto Cura Italia, scelta motivata dal forte bisogno di operatori sanitari durante la prima fase dell’emergenza Covid-19 (Redazione SkyTG24, 2021). Ora tale decisione si estende, tra le altre, alle lauree in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché alla laurea magistrale in psicologia (classe LM-51).

L’abolizione dell’Esame di Stato e l’abilitazione diretta tramite conseguimento di titoli universitari saranno rese possibili da una modificazione dei percorsi di studio, in cui sarà garantita una più alta preparazione tecnico-pratico e la verifica della stessa. Questo aspetto consentirà all’Italia di allinearsi al resto d’Europa, imponendo agli atenei di ripensare l’offerta formativa in una direzione meno teorica e più pratica, per l’appunto, e maggiormente orientata alla professione grazie all’integrazione nel percorso di studi di stage e tirocini formativi.

Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale, infatti, almeno 30 crediti formativi universitari saranno acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio, saranno stabilite dalle singole classi citate e dai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

L’abilitazione tramite conseguimento di titoli universitari avrà decorrenza dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame.

E per chi consegue la laurea prima dell’entrata in vigore del ddl?

Ci saranno modalità semplificate di espletamento dell’Esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti “dalla presente legge” in base ai previgenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo. Per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, si stabilisce che questi ultimi acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del citato tirocinio, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Coloro che invece hanno concluso il tirocinio professionale (ai sensi della normativa vigente, ex articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328) acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale (Quotidiano Sanità, 2021).

Titoli abilitanti e mondo del lavoro

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha così commentato (Il Sole 24ore, 2021):

L’approvazione all’unanimità al Senato della legge sui titoli universitari abilitanti è il segno che l’attenzione verso i giovani sta davvero tornando protagonista nel Paese. Con questa norma permettiamo alle nostre studentesse e ai nostri studenti di accedere al mondo del lavoro subito, senza aspettare anni di tirocinio e l’esame di stato per potere iniziare, li mettiamo in collegamento con i professionisti già durante il corso di laurea e diamo ancora più valore al loro tempo e ai loro studi

 

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