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Diffamazione su Facebook & Sfogo Emozionale – Psicologia & Legge

Diffamazione su Facebook: I commenti sui datori di lavoro, ex fidanzati e presunti amici postati sulla vostra bacheca potrebbero costarvi cari.

Di Andrea Bassanini

Pubblicato il 12 Apr. 2013

Martina Rinaudo, Dottoressa in Giurisprudenza abilitata al patrocinio (Ordine degli Avvocati di Milano)

Andrea Bassanini

 

 

Diffamazione su Facebook & Sfogo Emozionale. - Immagine: © DURIS Guillaume - Fotolia.comDiffamazione su Facebook: I commenti nei confronti di datori di lavoro, ex fidanzati e presunti amici postati sulla vostra bacheca potrebbero costarvi cari.

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L’utilizzo compulsivo di Facebook ha quasi fatto assumere al social network la funzione di diario giornaliero, in cui registrare minuziosamente stati d’animo e ogni attività compiuta, fosse anche la più comune. Talvolta, come abbiamo già scritto su State of Mind, tale uso assume la forma clinica della internet addiction.

Di conseguenza, perché non sfogare pubblicamente le proprie frustrazioni, magari alla ricerca di sostegno e conforto da parte delle proprie liste di amici?

Ultimamente però, i commenti negativi nei confronti di datori di lavoro, ex fidanzati e presunti amici postati sulla vostra bacheca, nella convinzione che quel piccolo e confortevole angolo della rete permetta una assoluta libertà di espressione, potrebbero costarvi cari.

Quindi, attenzione alla diffamazione su facebook! 

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Social Network - © eve - Fotolia.com
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La Giurisprudenza ha, infatti, iniziato ad occuparsi dei messaggi denigratori e delle loro conseguenze in capo ai soggetti colpiti, dato il numero di querele e di azioni risarcitorie in costante aumento nei Tribunali di tutta Italia: nella provincia di Siena, una bidella di una scuola superiore ha chiesto la condanna di alcuni studenti, rei di aver aperto un gruppo contro di lei, al pagamento di un risarcimento ammontante a svariate migliaia di euro; a Molfetta, l’aver apostrofato il proprio ex datore di lavoro con l’epiteto “bastardo” è costato una querela a un di lui collaboratore; a Torino, uno studente è stato denunciato dal proprio professore, a cui aveva aperto un falso profilo su facebook, nel quale gli erano state attribuite bizzarre perversioni.

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Una recente sentenza del Tribunale di Livorno (n. 38912 del 31 dicembre 2012) ci aiuta a comprendere i termini della problematica.

Questi i fatti. Nel maggio 2011, una ex dipendente, licenziata dal centro estetico in cui lavorava, aveva pubblicato, sulla bacheca del proprio profilo, un messaggio “…dal contenuto volgare e tenore chiaramente denigratorio a proposito dell’aspetto della professionalità del centro estetico *** (“sono persone che non lavorano seriamente” … “fa onco ai bai” – espressione dialettale traducibile come “fa schifo”, N.d.A.) sconsigliando a chiunque di frequentarlo. La ***, inoltre, nel conversare con altri “amici” sempre su facebook si esprimeva con epiteti offensivi con riferimento al gestore del centro estetico (“sei proprio un a……..e di m….” … “sono dei pezzi di m…”)”.

Seguiva querela da parte del citato centro estetico, il quale lamentava di essere stato oggetto di diffamazione su facebook e chiedeva altresì un risarcimento per i danni inflitti alla propria reputazione.

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 Il Tribunale accoglieva la tesi del querelante, rilevando correttamente come sussistessero tutti i caratteri della diffamazione, nella forma della diffamazione su facebook, quali la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose, dato che veniva espressamente fatto riferimento al centro estetico presso cui l’imputata era alle dipendenze; la consapevolezza del carattere “pubblico” dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero dell’agente, il quale non solo accetta, ma addirittura vuole che un numero potenzialmente indeterminato di persone possano avere accesso al contenuto dei messaggi “postati”; la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, all’onore e alla reputazione del profilo professionale del centro estetico nominato.

Non solo. Il GIP ha ritenuto che l’aver commesso il reato di diffamazione mediante l’utilizzo di internet, integrasse l’aggravante di cui al comma terzo del’art. 595 c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità) “…poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale”.

La pena veniva così quantificata in €1.000,00 di multa (già diminuita di un terzo, in virtù della scelta del rito abbreviato), oltre alla condanna a risarcire il centro estetico, costituitosi parte civile all’interno del procedimento, con la somma di €3.000,00 e alla refusione delle spese legali sostenute per il procedimento penale.

Insomma, cari lettori, sfogate pubblicamente le vostre frustrazioni, se vi è utile, però scegliete bene liste di amici a cui far leggere i vostri sfoghi! Pena il reato di diffamazione su facebook! 

 

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Andrea Bassanini

Psicologo - Spec. in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale

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