expand_lessAPRI WIDGET

PSICHE E LEGGE #5 – Chi è il “Pericoloso Sociale”?

PSICHE E LEGGE #5: il vizio di mente sofferto da un determinato individuo, non necessariamente vale ad attestarne la pericolosità sociale.

Di Selene Pascasi

Pubblicato il 25 Gen. 2013

PSICHE E LEGGE #5

 Rubrica a cura di Selene PASCASI, Avvocato, Giornalista Pubblicista, Autrice

 Chi è il “pericoloso sociale”?

LEGGI GLI ARTICOLI DELLA RUBRICA PSICHE & LEGGE

PSICHE E LEGGE #5 - Chi è il “Pericoloso Sociale”?. -Immagine: © puckillustrations - Fotolia.comNormalità, anormalità, criminalità seriale, psicopatologia, inclinazione ad uccidere, aggressività latente. Termini, questi, cui gli avvocati che si occupano di diritto penale, sono costretti a fare i conti quotidianamente, ma che, mi duole constatarlo, nella realtà di ogni giorno, finiscono spesso per esser miscelati, svuotati della loro essenza più profonda. E non si tratta di una questione marginale. Pensiamo alle volte in cui si confonde il disagio psichico con la pericolosità sociale. In quante occasioni, decisamente troppe, si ascoltano frasi del tipo “quella persona è strana, è diversa da noi, è pericolosa”, e magari non lo è. Non lo è per la società, non lo è per la legge.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU; SOCIETA’ E ANTROPOLOGIA

Così, se nelle precedenti Rubriche mi sono occupata di follia, di sanità mentale, di capacità e di incapacità d’intendere e volere, oggi tratterò un tema altrettanto rilevante: la pericolosità sociale. Lo farò, è evidente, sotto il profilo che mi compete, dunque prettamente legale, lasciando l’analisi dei risvolti attinenti la sfera medica, ai professionisti del settore.Cercherò, dunque, di chiarire quando – per il Codice Penale – un soggetto è “socialmente pericoloso”, e quali strumenti sono previsti dal nostro sistema giuridico, per contenerne le azioni, a protezione della collettività ove questi vive ed interagisce.

Lettera Aperta a Tutti i Matti. - Immagine: © ANK - Fotolia.com
Articolo Consigliato: Lettera Aperta a Tutti i Matti.

In primo luogo, va marcato un concetto fondamentale: il vizio di mente sofferto da un determinato individuo, non necessariamente vale ad attestarne la pericolosità sociale. Tale assunto, oggi scontato, non lo era altrettanto nel previgente ordinamento, fermo a far coincidere la malattia mentale del reo con la sua pericolosità, tanto da destinarlo – sempre e comunque – ad una restrizione in ospedale psichiatrico giudiziario, slegata da un accertamento concreto del pregiudizio che questi, potenzialmente, avrebbe potuto arrecare a terzi. La sentenza di proscioglimento per vizio di mente, difatti, veniva accompagnata, tout court, dall’obbligo di assegnazione all’O.P.G. a prescindere da un puntuale riscontro dell’effettiva pericolosità del reo. Solo successivamente, abolite le ipotesi di pericolosità sociale presunta (ad opera della Legge 10 ottobre 1986, n. 663), si richiese con fermezza un vaglio approfondito dello stato – mentale, sociale e giuridico – dell’individuo, sia al fine di dichiararne la pericolosità, che a quello, conseguente, di sottoporlo a misure di sicurezza. Accertamento specifico del caso via via portato a processo, che ai nostri giorni, dunque, assurge ad elemento imprescindibile di una corretta applicazione delle norme.A conferma, sarà sufficiente scorrere le pagine dell’attuale Codice Penale, per prendere cognizione dell’odierna qualificazione di pericolosità, delineata alla stregua di diverse caratteristiche del reo, attinte dal suo essere e dal suo vissuto. In particolare, l’art. 203 c.p., al primo comma, definisce socialmente pericolosa la persona (anche se non imputabile o non punibile) che abbia perpetrato un crimine, solo se sia “probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”.

Due, allora, sono i presupposti che dovranno sussistere affinché il giudice possa dichiarare l’imputato pericoloso: 1) l’attestata consumazione di un reato, o di un cosiddetto quasi-reato; 2) la probabilità che la stessa persona possa nuovamente compiere un delitto. Quel che rileverà, in sintesi, sarà la prognosi positiva circa l’effettiva probabilità che il reo possa rendersi autore di fatti “nuovi”, penalmente rilevanti. Ed ecco che – per etichettare giudizialmente taluno, come socialmente pericoloso – si dovrà dedicare ad ogni vicenda, ad ogni delitto e ad ogni criminale, un’analisi mirata. Ma in base a quali parametri andrà condotto tale esame? La risposta è offerta dal secondo comma dell’art. 203 c.p.: “la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133”.

Andiamo a leggere, allora, cosa dispone tale norma. L’art. 133 c.p. – al secondo comma – elenca una serie di parametri da cui il giudice può dedurre la “capacità a delinquere del colpevole”. Osserviamoli più da vicino. In primo luogo, il legislatore (al n. 1), fa rinvio ai motivi a delinquere e al carattere del reo.

Quanto ai motivi che hanno spinto il criminale a commettere un delitto – comunemente indicati come moventi – va sottolineato come una corretta indagine giudiziaria/peritale, sarà condotta sulla base di un vaglio inerente sia l’intensità del movente, che la tipologia (interrogandosi, ad esempio, sulla natura sociale o antisociale dell’intento perseguito).

Quanto al carattere del reo, invece, esso andrà a delinearsi non solo alla luce dell’indole propria del soggetto, ma altresì mediante lo studio delle modalità attraverso le quali, questi verrà, in via ipotetica, a relazionarsi con la società, in occasione di specifiche situazioni ambientali. Andrà esaminato, in altre parole, il modo in cui, con molta probabilità, un individuo dotato di quel particolare connotato comportamentale, potrebbe reagire a fronte di determinati stimoli esterni. Il riferimento, è al ben noto segmento “evento-fattore stressante/reazione-reato”, sul quale va orientata l’analisi. Senza dubbio, dunque, andranno presi in considerazione, tra gli altri fattori, i “rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell’imputato” (come suggerisce la Cass. n. 40808/10). Del resto, il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, non può che basarsi su uno studio interdisciplinare e ad ampio raggio.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITA’

A tal riguardo, preme sottolineare come – per espresso disposto dell’art. 220 del Codice di Procedura Penale – “salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato, e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.

Violenza Domestica: Costringere la Moglie al Sesso. - Immagine: © xunantunich - Fotolia.com
Articolo Consigliato: Violenza Domestica: Costringere la Moglie al Sesso.

Tornando ai parametri indicati nell’art. 133 c.p., la norma annovera, al n. 2, i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato. Riguardo ai precedenti, si badi che la pericolosità sarà desunta – non solo dalle condanne penali subìte – ma anche dai reati prescritti, o estintisi per amnistia. Nel valutare la condotta e la vita del reo antecedenti al reato, invece, si avrà riguardo sia all’attuale modo di vivere, che al tenore di vita precedente alla commissione del delitto. Così, a titolo esemplificativo, se ne potrebbe desumere la propensione a delinquere, ad esempio, dal passato dedito al consumo di droghe o da un discutibile stile di vita, ben noto alle forze dell’ordine, amici o parenti.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: DROGHE E ALLUCINOGENI

Il parametro n. 3, poi, è costituito dalla condotta contemporanea o susseguente al reato, elemento essenziale per valutare l’indole del reo. Nell’ambito di un processo penale, in effetti, si dovrà porre particolare attenzione all’atteggiarsi dell’imputato nel contesto di udienza, di fronte alle accuse esplicitamente rivoltegli, ed alle deposizioni dei testimoni. Viene da se, il disvalore legato ad una totale freddezza dimostrata durante la ricostruzione del delitto, così come un atteggiamento irrisorio, o di sfida verso gli organi di giustizia, talora indici di una propensione alla criminalità seriale. Di contro, saranno positivamente valutate, sia la collaborazione volontariamente offerta dal soggetto all’operato degli inquirenti, sia l’esternazione di segni di consapevolezza, di auto rimprovero, e di reale pentimento per il male arrecato alla vittima.

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: VIOLENZA

In ultimo, ma non per importanza, al n. 4, l’art. 133 c.p. richiama le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, quali elementi di estremo rilievo, in virtù dell’indubbia influenza del contesto socio-culturale di appartenenza dell’individuo, atto, talvolta, a rafforzare la già plasmatasi propensione al crimine. Riassumendo, pertanto, la qualità di persona pericolosa – dichiarabile solo nei confronti di chi abbia commesso un reato, o un quasi-reato – si evincerà dal riscontro degli stessi parametri dai quali l’art. 133 c.p., a sua volta, desume la capacità a delinquere.

Ciò precisato, non resta che chiedersi: una volta accertata e dichiarata, giudizialmente, la condizione di “pericoloso sociale” dell’autore di un crimine, quali saranno le conseguenze? Innanzitutto, la qualificazione di persona socialmente pericolosa, condizionerà l’entità e la qualità della pena comminata, così come la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (ammessa, dall’art. 164 c.p., solo se “avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”). Ma v’è di più. A prescindere da tali aspetti – prettamente tecnici, ed esulanti dalla presente analisi – va detto che il primario effetto della dichiarazione di pericolosità sarà costituito dall’applicazione delle misure di sicurezza, le quali, ai sensi dell’art. 202 c.p., “possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso” un reato.

Resta inteso, ad ogni modo, che la pericolosità – mutabile nel tempo, e pertanto oggetto di revisione – esigerà, proprio per tale ragione, un doppio accertamento, sulla sussistenza della condizione (al momento dell’applicazione della misura di sicurezza), e sulla sua persistenza (all’atto dell’esecuzione). Va da se, che le misure di sicurezza, temporalmente non predeterminabili, saranno revocate, a norma dell’art. 207 c.p., nell’ipotesi in cui si riterrà cessato lo stato di pericolosità sociale del soggetto cui erano destinate.

Trattati, seppur a grandi linee, gli aspetti squisitamente legali della dichiarazione di pericolosità sociale, e dei requisiti giuridici sui quali si fonda, mi si consenta una riflessione. Se il legislatore, e la giurisprudenza, hanno profuso un serio impegno per delineare una nozione di pericolosità sociale disegnata sulla base di specifici dati – attinenti sia la personalità, il carattere, la condotta di vita e le condizioni sociali del reo, che i riscontri processuali, quali i precedenti penali – come si può tollerare che il comune cittadino si faccia portavoce di una “qualificazione sociale” del pericoloso, associata al mero disagio psichico, o al solo riscontro di disabilità o anomalie comportamentali? Come si può restare inerti di fronte ad infondate espressioni di “condanna sociale” del diverso, tacciato gratuitamente di pericolosità?

Se esiste un apparato normativo ben delineato, che interviene a qualificare il soggetto “socialmente pericoloso” esclusivamente all’esito di una specifica e mirata analisi multidisciplinare, questo è un apparato che va rispettato. E se “pericoloso” è il criminale che può commettere altri reati, non di meno, ricordiamolo, può esserlo il pensiero di chi sovrappone il pregiudizio al giudizio.

LEGGI GLI ARTICOLI DELLA RUBRICA PSICHE & LEGGE

LEGGI ANCHE ARTICOLI SU: SOCIETA’ E ANTROPOLOGIA – VIOLENZA

Si parla di:
Categorie
SCRITTO DA
Selene Pascasi
Selene Pascasi

Avvocato, Giornalista Pubblicista e Scrittrice

Tutti gli articoli
ARTICOLI CORRELATI
WordPress Ads
cancel