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Psiche & Legge #9: Quando l’abbandono dell’incapace diviene reato?

Psiche & Legge #9: Quando l’abbandono dell’incapace diviene reato? E la vecchiaia, può essere equiparata, ai fini penali, all’incapacità?

Di Selene Pascasi

Pubblicato il 29 Nov. 2013

PSICHE E LEGGE #9

    Quando la mente criminale “scrive” il processo penale.

Quando l’abbandono dell’incapace diviene reato? E la vecchiaia, può essere equiparata, ai fini penali, all’incapacità?

Psiche e legge #9. - Immagine: © Dmytro Smaglov - Fotolia.comNel primo appuntamento di Rubrica, oggetto di analisi è stata la tematica inerente la sanità mentale del criminale, stante l’indubbia rilevanza che la stessa riveste nell’ambito del processo penale.

Si ricorderà, difatti, che a norma dell’articolo 85 del nostro codice, “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”, e che “è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

È evidente, dunque, come l’accertamento della salute psichica del reo, sarà imprescindibile al fine di decidere – una volta attestatane la responsabilità penale – l’eventuale soggezione a sanzione. L’indagine su tale condizione, tuttavia, sarà di fondamentale importanza anche con riferimento al vaglio di sussistenza di taluni reati. È noto, in effetti, come nel nostro apparato normativo, il legislatore abbia espressamente previsto – mediante la descrizione della condotta criminosa – che diverse fattispecie delittuose possano ritenersi integrate soltanto ove il comportamento del soggetto agente sia rivolto ad individui in possesso di determinati requisiti. Così, in relazione al reato di cui ci occuperemo nell’odierna trattazione, l’art. 591 del Codice Penale punisce a titolo di abbandono di persone minori o incapaci, la condotta di chi abbia abbandonato i soggetti elencati nella norma: “una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura. Disposizione che, in sostanza, interviene a ricondurre nell’alveo del penalmente rilevante, fermi i presupposti richiesti dal precetto incriminante, il disprezzabile comportamento di abbandono o incuria posto in essere nei confronti del soggetto “debole”. Trattasi, come si palesa, di norma che trova intuibile ratio nell’esigenza di offrire un’adeguata e rafforzata tutela a chi, per particolari condizioni – legate alla minore età, alla vecchiaia, o al cagionevole stato psicofisico – si trovi a necessitare dell’altrui ausilio, al fine di restare indenne da un concreto pericolo di danno derivante dalle attività quotidiane cui non riesce ancora, o non riesce più, a far fronte.

A conferma, si ponga attenzione alla collocazione del disposto, inserito nell’alveo dei delitti contro la vita e l’incolumità personale, appositamente formulato per rispondere con sanzione alla condotta del soggetto che – tenuto ad assistere l’incapace – se ne sia invece disinteressato, lasciandolo in balia degli eventi. Condanna che si aggraverà, per palesi motivazioni, nell’ipotesi in cui il delitto assuma contorni di maggiore biasimo, poiché perpetrato “dal genitore, dal figlio, dal tutore, o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”. A ben vedere, pertanto, nonostante la norma esordisca con “chiunque…”, il reato in analisi non potrà essere perpetrato da qualsiasi persona, ma esclusivamente da colui che sia legato alla vittima da un obbligo di custodia.

A titolo esemplificativo, ne risponderà, tra gli altri, il familiare dell’incapace che non gli assicuri le dovute attenzioni, ponendolo in pericolo nella gestione quotidiana del suo vivere. Sul punto, poi, si annoti come la Cassazione sia costante nell’estendere la nozione di familiare anche al convivente more uxorio che abbandoni il compagno non autosufficiente, gravando sul primo, uno specifico dovere di cura in favore del secondo. Ancora, il crimine scatterà a carico del personale, medico o infermieristico, che non presti riguardo al degente che versi, dati alla mano, in discutibili condizioni igieniche. Di contro, andrà esente da sanzione penale per il suicidio del paziente borderline, il primario del servizio psichiatrico che abbia dimesso il malato in prossimità temporale con l’evento, laddove l’atto non poteva da questi ritenersi prevedibile, e dunque idoneo ad imporre la predisposizione di un trattamento sanitario obbligatorio.

Discussa, invece, è stata la questione – poi risolta in senso affermativo dai giudici di legittimità – inerente la responsabilità dell’ausiliario di una struttura sanitaria, non tenuto (per mansionario) alla vigilanza del ricoverato infermo. Ebbene, in tale evenienza, la Suprema Corte è giunta a riconoscerne la colpevolezza, in caso di attestata esposizione a rischio del malato, sul presupposto che l’obbligo di custodia, a prescindere da formali attribuzioni, fosse da ritenersi comunque legato al servizio notturno prestato. Ad ogni modo, esulando dall’odierna tematica ogni profilo più strettamente connesso all’elemento soggettivo del reato, al requisito del pericolo, ed all’evenienza in cui vittima del crimine sia un minore, ciò che interessa approfondire è l’aspetto concernente la nozione di incapace, rilevante ai fini integrativi dell’art. 591 c.p., con particolare riferimento al concetto di incapacità psichica.

Occorrerà, allora, ricordare come la definizione di malattia di mente possa e debba desumersi dalla più generale nozione di “salute” fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che la descrive quale “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non semplicemente assenza di malattia o infermità. Ecco che la qualificazione dell’Uomo Sano, inerirà, è evidente, ad una condizione caratterizzata da equilibrio dell’umore, integrità della sfera cognitiva e comportamentale, capacità di relazionarsi con l’esterno, esplicare le abilità cognitive ed emozionali, soddisfare le esigenze quotidiane, e risolvere in maniera costruttiva eventuali conflitti interni.

Di conseguenza, se per patologico intendiamo ciò che esula dalla “norma”, l’attività diagnostica dovrà prendere a riferimento i canoni di “normalità” legati sia alla presenza di patologie mentali (psicosi e nevrosi), che ai dati statistici, o all’interazione fra la predisposizione allo sviluppo di un disturbo (diatesi) e un evento negativo o una particolare condizione ambientale/esistenziale che funga da agente scatenante (stress).

Di qui, l’inevitabile richiamo, in punto di valutazione, ai cinque assi individuati dal DSM nei Disturbi Clinici, Disturbi di Personalità e Ritardo Mentale, Condizioni Mediche Generali, Problemi Psicosociali e Ambientali, Valutazione Globale del Funzionamento.

Può concludersi, pertanto, come l’incapacità mentale del soggetto – superato il modello nosografico, che la leggeva in necessario collegamento con il riscontro di catalogate patologie biologiche, del cervello o del sistema nervoso – andrà vagliata alla luce di una serie di fattori, inclusi quelli psicologici (con estensione dell’alveo a psicosi o nevrosi) o sociologici (influenzati dal contesto di vita dell’individuo). Da farsi confluire nell’alveo dell’incapacità, si badi, anche gli stati di indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attività psichica, nonché i disturbi della personalità, tanto gravi da incidere sulla capacità d’intendere e volere dell’individuo (Cass., Sez. Un., n. 9163/05).

Tuttavia, se alla luce degli esposti rilievi potremmo agilmente individuare il soggetto psichicamente “incapace” – indicato, dall’art. 591 c.p., quale vittima potenziale del reato, al pari dell’uomo incapace per motivazioni prettamente fisiche – occorrerà, per completezza espositiva, aggiungere un ulteriore tassello alla ricostruzione in parola, ponendosi un ultimo quesito. Logica esige che ci si domandi, in sostanza, se l’avanzata età del soggetto che sia lasciato esposto a pericoli, possa ritenersi equivalente alla condizione di incapacità prima disegnata. Il responso non è univoco. Va chiarito, difatti, come in linea di principio la “vecchiaia” possa senz’altro ricondursi nell’alveo dell’incapacità del soggetto passivo richiesta ai fini integranti del delitto ex art. 591 c.p., da intendersi come qualsiasi condizione – non necessariamente legata alla salute della vittima – da cui ne derivi uno stato d’inettitudine, inclusa l’età avanzata ove connessa alla concreta incapacità dell’offeso di provvedere a se stesso.

Ed è palese, come dal mero dato anagrafico (condizione fisiologica, e non patologica) non possa farsi conseguire, sempre e comunque, un giudizio d’inadeguatezza a restare indenne dai pericoli della vita quotidiana. Sarà il giudice, allora, a dover vagliare, caso per caso, e nel corso del processo, l’effettiva necessità di una costante vigilanza dell’anziano, in relazione alla lucidità ed alla capacità di autogestirsi, da cui possa eventualmente derivare l’affermazione di una responsabilità penale a carico di chi ne risultasse deputato alla custodia.

Presupposto indefettibile per la sussistenza del reato di abbandono d’incapace, dunque, sarà un’approfondita analisi processuale, condotta anche e soprattutto alla luce delle risultanze peritali, inerente le specifiche condizioni psicofisiche del soggetto lasciato, da chi ne fosse tenuto alla cura, in balia dei pericoli quotidiani.

LEGGI LA RUBRICA: PSICHE & LEGGE 

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Selene Pascasi

Avvocato, Giornalista Pubblicista e Scrittrice

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