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Psiche & Legge #4 – Stupro Coniugale: Costringere la Moglie al Sesso

Stupro Coniugale: costringere la moglie al sesso è reato. E se il consenso al rapporto è conseguenza del clima che si respira in casa?

Di Selene Pascasi

Pubblicato il 21 Dic. 2012

 

PSICHE & LEGGE #4

Stupro Coniugale: costringere la moglie al sesso è reato. E se il consenso al rapporto è conseguenza del clima che si respira in casa?

 

Violenza Domestica: Costringere la Moglie al Sesso. - Immagine: © xunantunich - Fotolia.comPsiche e Legge: la Rubrica di State of Mind a cura di Selene Pascasi, Avvocato e Giornalista Pubblicista

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Scrisse John Lennon “Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole”. Verissimo. Ma l’altra faccia della medaglia, quella più dolorosa, ci racconta di violenze perpetrate in casa, lì dove l’occhio sociale non arriva a vedere, a denunciare.

Così, troppo spesso, aggressioni, stupri e abusi psicologici, trovano “protezione” in un malsano tepore familiare, dove all’uomo tutto è concesso. Concezione medievale? Magari. Duole ammetterlo, ma la mia esperienza di matrimonialista, e di penalista, testimonia il contrario. E non mi riferisco solo alle violenze fisiche, ma anche a quelle mentali, più subdole, ostiche da fronteggiare.

Ma cosa accade se il clima di terrore che si respira in casa, induce la donna ad accettare qualsiasi compromesso – anche lesivo della propria libertà sessuale – pur di difendere fragili equilibri sociali, o di non mettere a repentaglio la sua vita, o quella dei figli?

Accade che la poverina finirà per accettare il “gioco al massacro”, acconsentirà a rapporti sessuali non realmente desiderati.

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E lo farà in silenzio, senza nulla far percepire al partner. Troppo pericoloso dire NO! E allora, mi si permetta il termine, quella donna accetterà di essere “stuprata psicologicamente”.

Tematica delicatissima, che affronterò oggi, nel #4 della mia Rubrica mensile. Proverò, in poche righe, a spiegare il sottile confine tra il non reato (congiunzione carnale tra coniugi consenzienti) e il reato (che sussiste quando al rapporto sessuale, desiderato solo da uno dei partners, l’altro acconsente per il mero timore di subire pericolose ripercussioni).

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Lo stupro coniugale – come dai più definito – è, purtroppo, un delitto “dai grandi numeri”. Altissime sono le percentuali delle violenze commesse proprio dall’uomo che si ha accanto. Del resto, non si può sottacere come in talune realtà, viga ancora la primitiva ottica per cui “il maschio”, con il matrimonio, acquista il debitum coniugale, ovvero il diritto alla fisica congiunzione con la moglie, ormai di sua “proprietà”. Diritto che, nei tempi passati, prendeva le forme di una sorta di esimente, di una causa di giustificazione (tacitamente recepita dai giudici), in virtù della quale, lo stupro era lecito – o comunque punito in maniera più leggera – proprio perché commesso nei confronti della coniuge.

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Una specie di immunità, dunque, sulla falsariga dell’americana marital rape exemption – impunità allo stupro coniugale – prima vigente, ad esempio, nell’Illinois, nel South Dakota, o nel Vermont (assetto poi radicalmente mutato, grazie all’introduzione di uno specifico delitto, lo spousal rape, inserito appositamente per sanzionare la violenza sessuale tra persone sposate). In Italia, fu negli anni settanta che la Cassazione, nel motivare una sentenza di condanna per stupro, inferta ad un uomo, rilevò come la concessione del corpo (deditio corporis) prestata con il matrimonio, non potesse in alcun modo giustificare l’imposizione unilaterale dei congiungimenti carnali. Non solo. La giurisprudenza più vicina agli anni ottanta, precisò che l’esercizio del diritto di intrattenere rapporti fisici con il coniuge, inevitabilmente legato al matrimonio, non comprende il potere di imporre il rapporto al coniuge dissenziente, usando violenza fisica o morale.

Il profondo mutamento del sentire sociale, indusse infine il legislatore ad adeguare l’allora vigente Codice Penale alle nuove esigenze. Ed ecco che, con Legge di riforma n. 66/96, i reati a stampo sessuale – prima inseriti nell’ambito dei delitti contro la “morale pubblica e il buon costume” – vennero collocati tra i reati commessi contro la “libertà personale”, reale bene violato.

Oggi, dunque, la posizione della legge è chiarissima: lo stupro è reato a tutti gli effetti, a nulla rilevando che sia stata perpetrato nei confronti di estranei o del partner.

  A puntualizzarlo, è ancora una volta la Cassazione che – sull’impronta della legge – è intervenuta a marcare, in una nota occasione, come nel nostro sistema non sia consentito distinguere fra la violenza sessuale commessa su vittime sconosciute, e quella consumata all’interno di un rapporto matrimoniale. Rapporto, che mai e poi mai potrebbe autorizzare l’uso irrispettoso, “proprietario” e violento del corpo altrui, o il ricorso a comportamenti finalizzati a limitare la libertà sessuale della partner, umiliandone la dignità.

Sul punto, i giudici di legittimità, si espressero in maniera cristallina: in ambito familiare non esiste “un diritto all’amplesso, né il potere di esigere o d’imporre una prestazione sessuale non condivisa”.

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E neppure l’ingiustificato e persistente rifiuto di congiungersi col coniuge – seppur ricompreso tra gli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio – potrebbe mai legittimare il ricorso alla forza, come mezzo per ottenere l’adempimento negato. In altre parole, ciò che la Cassazione volle marcare, è che, quando si tratta di accertare se vi sia stata o meno coartazione dell’altrui libertà di scelta, non vanno adottati – nei rapporti sessuali tra coniugi – criteri di giudizio diversi da quelli applicabili nei rapporti tra estranei.

Non esiste, sostenne la Corte, una “quantità di violenza sessuale tollerabile tra coniugi” (Cass. n. 14789/04). Libertà sessuale, dunque, come bene protetto dalla norma, e come diritto di dissentire a non desiderati “utilizzi” del corpo. Ad ogni modo, con riferimento alla tematica trattata, occorre anche notare come il contesto ambientale, o le particolari caratteristiche della donna stuprata, possano a prima vista far apparire desiderato (perciò lecito), un comportamento in realtà indotto.

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I casi sono una miriade, e meritano ognuno un vaglio specifico. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la vittima abbia preferito “dire di si”, piuttosto che correre peggiori rischi. E allora, per accertare se si sia di fronte ad una violenza sessuale (prevista e sanzionata dal Codice Penale) oppure ad un semplice rapporto carnale fra coniugi (magari non pienamente desiderato, ma comunque liberamente accettato dal partner), ci si dovrà chiedere: il consenso al congiungimento fisico, è stato davvero volontario, o frutto di sottomissione psicologica? Ricordiamo, infatti, che nel Codice Penale, lo stupro “per costrizione” fisica è equiparato ad ogni effetto a quello commesso “mediante minaccia”. In tale ottica, pretendere del sesso dal coniuge, prospettandogli un male ingiusto – rivolto alla stessa vittima o a terzi – configurerà inevitabilmente una comune violenza sessuale.

D’altronde, se autore del reato può essere “chiunque”, è evidente che anche il coniuge potrà macchiarsi del delitto, ove costringa la moglie ad atti carnali non voluti. Maggiore, però, sarà l’impatto negativo che l’orribile gesto avrà sulla psiche della vittima. Basti pensare che, nella gran parte dei casi, a muovere la violenza, non sarà nulla di più che l’istinto di soddisfazione sessuale ancorato a retaggi culturali nei quali l’uomo vestiva il ruolo di padrone della coniuge, considerata come un “soggetto debole”, alla stregua di un minore, o di un disagiato psichico.

  Le mura domestiche, quindi, come ambiente dove il maschio tutto poteva fare e disfare. Questioni “casalinghe”, che non dovevano, né potevano esser raccontate o, peggio, denunciate. Ma ancor oggi, a ben vedere, lo stupro coniugale rientra a pieno titolo nell’alveo della criminalità sommersa, di quella criminalità non “raccontata”, nascosta tra le pieghe della famiglia, quale “fatto” da celare, piuttosto che quale delitto da denunziare. Lo confermano i dati Istat, secondo i quali il 93% delle donne che ammettono di essere state violentate dal coniuge non ha mai sporto denunzia. Snodo centrale, dunque, è il consenso “estorto”, viziato, della vittima. Così, se sarà punito per violenza sessuale, il coniuge che abbia “portato a termine” un rapporto carnale, nonostante l’opporsi della moglie, il reato scatterà anche nell’ipotesi in cui la stessa non si sia ribellata ai congiungimenti sessuali – mai riferiti a parenti o amici – poiché versante in uno stato di totale soggezione nei confronti del marito, ed indotta a soccombergli per allontanare il rischio di subire ulteriori violenze. Viene da se che, l’apparente consenso offerto all’atto sessuale, non potrà giammai valere a giustificare la pretesa del partner, laddove le precedenti minacce e violenze possano ritenersi palesi segnali di un rifiuto ai rapporti.

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In tali circostanze, è evidente che il consenso all’amplesso andrà letto, né più né meno, che come diretta conseguenza del clima di terrore familiare. Mi piace ricordare un noto caso giudiziario – affrontato dalla Cassazione nel 2008 – che vide protagonista una donna, la quale, resasi conto che il sottrarsi al “dovere coniugale” provocava le furie del marito, più volte autore di gesti di rabbia e di aggressività, manifestati in presenza dei figli, gli si concedeva senza nulla opporre.

Esemplificative, sono le parole riferite dalla vittima ai giudici: “si litigava sempre per questo problema… c’erano queste liti, quindi i ragazzi erano lì presenti e, per non creargli questa confusione, acconsentivo perché c’erano i ragazzi”. Lo si legge negli atti processuali. Verbali che spiegano a chiare lettere la condizione di estrema soggiogazione psicologica, nella quale versava, ormai da tempo, la poverina. Peraltro, lo stesso imputato dichiarò che la moglie – soprattutto nell’ultimo periodo di convivenza – non era disponibile ad avere rapporti sessuali, mostrandosi distaccata, e che, solo per il quieto vivere, aderiva, talvolta, alla sua richiesta di contatti intimi. Situazione decisamente difficile, quella descritta, in cui molte (troppe) donne si trovano a dover convivere, con evidenti ripercussioni sulla loro stabilità emotiva.

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Ma c’è di più. Per qualsiasi donna, uno stupro subito dall’uomo che si ama, che le dorme accanto, e che ha condiviso o condivide con lei un percorso di vita, non farà che aggravarne lo stato di profondo malessere, conseguente alla violenza. In tali orribili circostanze, infatti, lo stupro non provocherà solo una lesione della sfera sessuale, ma sarà indice di uno stato di malsana e continuata soggezione, che la vittima di sovente si vede costretta ad “accettare” per via della dipendenza economica dal “mostro”, o per difendere l’irreale immagine sociale della “famiglia felice”. Di qui, l’esponenziale aumento di gravissime patologie psicologiche, quali l’ASD (Acute Stress Disorder, Sindrome Acuta da Stress), il cui sintomo principe è proprio la chiusura e l’isolamento del soggetto verso l’esterno. Chiusura che, di certo, non agevolerà la donna stuprata, nel prendere la decisione di varcare la porta di casa, e denunciare l’“amato”, che così, continuerà ad abusare della sua “proprietà”, come un secolo fa, come se nulla fosse mutato rispetto ad un passato… ancora troppo presente. Uscire dal tunnel del “terrore d’amore”, è senz’altro difficile, è vero. Ma un rimedio c’è. Al primo segnale di aggressività, rallentiamo i giri del cuore, mettiamo una freccia alla nostra esistenza quotidiana, e fermiamoci nella corsia di emergenza. Li, prenderemo del tempo per osservarci, e trovare la forza di scegliere quella via alternativa che ci salverà la vita: la denuncia! E poi, un giorno, chissà, quella favola interrotta potrebbe esserci narrata da chi saprà davvero amarci. E se così non fosse, potremmo comunque ritenerci amate, almeno da noi stesse.

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